Sez. 3, Sentenza n. 26367 del 16/12/2014 (Rv. 633919 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Art. 2059 cod. civ. - Lettura costituzionalmente orientata - Principio informatore della materia - Configurabilità - Conseguenze in tema di giudizio di equità - Danno non patrimoniale per lesione di diritti costituzionalmente inviolabili - Ristoro - Condizioni - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace nel giudizio di equità, quello di cui al disposto dell'art. 2059 cod. civ., il quale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall'art. 2043 cod. civ., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, tra cui va annoverata la necessità - anche in caso di lesione di diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria - che la lesione sia grave e che il danno non sia futile. (Nella specie, la S.C. confermando la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal disagio provocato all'attrice dalla lunga attesa, di oltre sei ore, in una piazzola autostradale per il guasto del mezzo correlato al rifornimento del carburante rivelatosi inidoneo, dovendo tali pregiudizi ricondursi a quegli sconvolgimenti della vita quotidiana ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)