Sez. 6, Sentenza n. 25863 del 08/05/2009 Ud. (dep. 19/06/2009) Rv. 244367 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE | Associazione di cui all'art. 270 bis cod. pen. - Elementi costitutivi - Struttura organizzativa - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis, cod. pen.), non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l'esistenza sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione di quel programma. (Fattispecie relativa alla presunta costituzione di un'associazione terroristica operante per via telematica su tutto il territorio nazionale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)