Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858
Testo in vigore al
Art. 26 Inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale
1. Per l'inosservanza delle disposizioni che regolano il rapporto esattoriale per le quali non e' prevista apposita sanzione, l'agente della riscossione e' soggetto alla pena pecuniaria da cinquemila a cinquantamila lire.
2. Fra le disposizioni che regolano il rapporto esattoriale sono comprese le disposizioni e istruzioni impartite dall'amministrazione finanziaria dello Stato.4
Art. 27 Ritardo nei versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti destinatari
1. Nei confronti dell'esattore che omette in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse mediante versamenti diretti si applica la pena pecuniaria in misura pari alla somma di cui e' stato omesso il versamento, salvo le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.
2. Se il versamento viene effettuato entro trenta giorni successivi alla scadenza la pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto.
3. Sulle somme, non versate o versate con ritardo si applica, altresi', l'interesse del cinque per cento annuo.
4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede all'espropriazione della cauzione secondo le disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e del presente decreto.4
Art. 28 Notificazione degli atti e dei provvedimenti
1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.4
Art. 29 Adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici
1. Il Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori interessati, puo' autorizzare per le riscossioni, sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo, l'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti, quando sia richiesto dall'impiego di sistemi meccanografici, elettronici e simili e restino garantiti la regolarita' della gestione e gli interessi dei contribuenti.
2. Per la formazione meccanografica dei ruoli il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro puo' disporre che siano adottati i sistemi ed i mezzi meccanici che ritiene piu' corrispondenti alle esigenze del servizio o che siano stati adottati dalla amministrazione finanziaria.4
Art. 30 Proroga dei contratti di appalto per il 1974
1. Il decennio di appalto 1964-1973 delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie comunali e provinciali e' prorogato di un anno. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano a garanzia dei contratti fino al 31 dicembre 1974.
2. Gli esattori e i ricevitori provinciali che intendono rinunciare alla proroga di cui al primo comma debbono darne comunicazione al prefetto della provincia e all'intendente di finanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 31 ottobre 1973.
3. Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si sia avvalso della facolta' prevista dal precedente comma sono conferite d'ufficio per l'anno 1974 con aggio non superiore a quello vigente al 31 dicembre 1973 e salvo quanto disposto dal successivo comma.
4. Qualora l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dell'anno 1974 e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti nello stesso anno per le entrate tributarie dello Stato, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1972, gli esattori hanno diritto al pagamento della differenza a carico del bilancio dello Stato.
5. Al pagamento delle somme dovute ai sensi del comma precedente provvedono le intendenze di finanza con ordinativi diretti sulla base di apposita certificazione dell'ammontare delle somme di cui sopra rilasciata all'esattore interessato dal Consorzio nazionale esattori.
6. Per gli esattori che operano nella regione siciliana la certificazione anzidetta sara' sostituita da una dichiarazione rilasciata dal consorzio regionale volontario fra gli esattori della Sicilia.
7. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 873.
8. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 873.4
Art. 31 Conferma dell'esattore per il periodo 1975-1983
1. L'esattore puo' chiedere al prefetto entro il 31 dicembre 1973 di essere confermato nella gestione dell'esattoria per il periodo 1975-1983.
2. Sulla domanda di conferma provvede il prefetto se l'intendente di finanza o il consiglio comunale non esprimono parere contrario entro il 31 gennaio 1974 e se non esistono cause di cancellazione dall'albo o di incompatibilita'.
3. Se sussistono gravi motivi per non far luogo alla conferma o se l'intendente di finanza o i comuni consultati abbiano espresso parere contrario, il prefetto rimette gli atti al Ministro per le finanze per la sua definitiva, motivata determinazione sulla domanda di conferma.
4. Sono in ogni caso riservati al Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro, i provvedimenti sulle domande di conferma per le esattorie gestite da aziende o istituti di credito che non abbiano sportelli bancari nella circoscrizione del rispettivo ufficio delle imposte.
5. La conferma e' disposta alle condizioni del contratto in corso, salvo quanto e' stabilito dai commi successivi.
6. Gli aggi di riscossione mediante ruoli superiori al 6,72 per cento sono ridotti al termine del primo quadriennio della meta' della differenza tra l'aggio di conferma e il 6,72 per cento e della restante meta' al termine del successivo biennio.
7. Per il triennio 1981-83 l'aggio attribuito in sede di conferma e' riveduto secondo le seguenti modalita':
1) se fra gli anni 1975 e 1978 le entrate di qualsiasi genere affidate in riscossione all'esattore siano aumentate in misura proporzionalmente superiore ai tre quarti di quella in cui e' aumentato il gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio di riscossione per il restante periodo e' ridotto in proporzione al maggior aumento. La riduzione non puo' comunque essere superiore al venti per cento dell'aggio attribuito in sede di conferma;
2) se tra gli anni 1975 e 1978 l'incremento delle entrate di cui al punto precedente affidate in riscossione all'esattore sia inferiore ai tre ottavi dell'incremento del gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio per il restante periodo puo' essere aumentato fino al venti per cento di quello attribuito in sede di conferma.
8. Per il triennio 1981-83 l'aggio non puo' comunque essere superiore al 6,72 per cento.
9. L'aggio per i versamenti diretti e' in ogni caso pari all'ottanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruolo risultante dall'applicazione dei commi precedenti.
10. Il decreto di conferma e' notificato a cura del sindaco all'esattore.
11. Contro il provvedimento di conferma del prefetto e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le finanze.
12. In deroga alle disposizioni del presente articolo il Ministro per le finanze entro il 30 novembre 1973 puo' disporre, per ragioni riguardanti il miglior rendimento o il miglior funzionamento del servizio, che non si faccia luogo alla conferma dell'esattore.
13. L'esattore entro il 31 dicembre 1977 e l'intendente di finanza territorialmente competente entro il 31 marzo 1978 possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1 gennaio 1979. La domanda di risoluzione e' proposta dall'esattore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario anche all'intendente di finanza. La domanda dell'intendente e' notificata all'esattore. Le esattorie rimaste vacanti possono essere conferite d'ufficio per il restante periodo con aggi non superiori a quelli attribuibili, ai sensi dei commi precedenti, dal 1 gennaio 1979, salva l'applicazione dei commi settimo ed ottavo.4
Art. 32 Integrazione degli aggi per gli anni 1975, 1976 e 1977
1. Integrazione degli aggi per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978. - Qualora in ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dei relativi anni e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti negli stessi anni per le entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1973, gli esattori hanno diritto al pagamento delle differenze a carico del bilancio dello Stato con le modalita' previste dall'art. 30, quinto comma.4
Art. 33 Aggio del ricevitore provinciale per l'anno 1974 e per il periodo 1975-1983
1. Nei confronti del ricevitore provinciale per l'anno 1974 e per il periodo 1975-1983 non si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 30 ne' quelle dell'art. 32.
2. Per il periodo 1975-1983 l'aggio del ricevitore provinciale non puo' superare la misura dell'uno per cento.4
Art. 34 Cartelle di pagamento relative alla riscossione dei tributi soppressi
1. Ai fini della riscossione dei tributi soppressi vanno notificate distinte cartelle di pagamento.4
Art. 35 Norma di coordinamento
1. I rinvii contenuti nel testo unico sui servizi della riscossione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, alle norme dello stesso testo unico abrogate dall'art. 36 ed alle disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, si intendono riferiti alle disposizioni di corrispondente contenuto del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-73 al periodo 1964-74 e per il decennio 1974-83 al periodo 1975-84.4
Art. 36 Norme abrogate
1. A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogati gli articoli 17, 36, 38, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 102, 111, 124, 146, 147, 152, 155 e 156 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.4
Art. 37 Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1974.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.4
Dato a Roma, addi' 29 settembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO - TAVIANI - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 35. - VALENTINI