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Sez. 1, Sentenza n. 2491 del 09/08/1962 (Rv. 253725 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - RIACQUISTO DELLA CAPACITA PROCESSUALE DEL FALLITO -PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - INTERESSE DEL CREDITORE - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DELLA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - APPLICABILITA NEL FALLIMENTO - RIACQUISTO DELLA CAPACITA PROCESSUALE DA PARTE DEL FALLITO A SEGUITO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO.*
Stato
decisa il 1962-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253725-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - RIACQUISTO DELLA CAPACITA PROCESSUALE DEL FALLITO -PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - INTERESSE DEL CREDITORE - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DELLA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - APPLICABILITA NEL FALLIMENTO - RIACQUISTO DELLA CAPACITA PROCESSUALE DA PARTE DEL FALLITO A SEGUITO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO.*

Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento e chiusa ed il debitore riacquista la piena capacita processuale. Pertanto ne il creditore contestante, ne hanno piu interesse a continuare il giudizio di opposizione allo stato passivo salvo che per l'Onere delle spese processuali. La norma di cui all'art 300 cod proc civ sulla interruzione del processo si applica anche in Sede fallimentare. Il debitore ex fallito, col riacquisto della sua capacita patrimoniale (e quindi processuale), a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato, ha facolta di riassumere il processo di opposizione allo stato passivo, interrotto ex art 300 cod proc civ per la perdita della capacita a stare in giudizio del curatore, per far valere, nei confronti del creditore contestato, il suo diritto all'accertamento sulla insussistenza del credito commesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 129, Legge Falliment. art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)