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Testo unico delle norme sulla circolazione stradale

Testo in vigore al

Art. 125 Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli

1. Sulle autostrade:

  1. a) il Ministro per i lavori pubblici puo' disporre che non si applichino le disposizioni dell'art. 103, commi terzo e quarto;

  2. b) l'attraversamento e l'inversione del senso di marcia sono vietati. Qualora per l'accesso e l'uscita sia necessario l'attraversamento, questo e' consentito esclusivamente nei luoghi in cui la circolazione e' regolata da agenti, da guardiani o a mezzo di semafori;

  3. c) i conducenti debbono sempre segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 111, commi primo e terzo, l'intenzione di sorpassare;

  4. d) la fermata e vietata salvo casi di necessita';

  5. e) la sosta e' vietata al di fuori degli spazi all'uopo esistenti.

2. Sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli si applicano le disposizioni del presente articolo. E' inoltre consentito l'attraversamento nei crocevia.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

4. La stessa pena si applica ai conducenti di veicoli non ammessi o esclusi dalle autostrade o dalle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli, al conducenti di animali e ai pedoni che circolano sulle medesime.

Art. 126 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso

1. I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonche' di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d'istituto.

2. Quando viene usato in modo continuo detto dispositivo i conducenti non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione sulle strade, prescrizioni della segnalazione stradale e norme di comportamento, e tutti coloro che si trovano sulla strada percorsa da detti veicoli o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima hanno l'obbligo di fermarsi e di lasciare libero il passo.

3. Chiunque viola, le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 127

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) numero 543/1969 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del suddetto regolamento debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della MCTC e dell'ispettorato del lavoro.

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 543/1969 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

4. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento (CEE) n. 543/1969 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

5. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 10.000.

6. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000 salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

7. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

8. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 543/1969 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

9. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorita' competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

10. Qualora l'impresa di cui al comma precedente, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita' al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

11. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

12. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

13. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici MCTC ai sensi del terzo comma del presente articolo e' ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della MCTC, il quale decide entro 60 giorni. I provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi.

Art. 128 Circolazione del velocipedi

1. I ciclisti debbono procedere su unica fila, in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due; fuori dei centri abitati debbono sempre procedere su unica fila di notte, nelle gallerie e quando la visibilita' sia scarsa.

2. I ciclisti debbono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi debbono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se' da ogni lato, e di compiere con la massima liberta', prontezza e facilita', le manovre necessarie.

3. I ciclisti debbono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della, circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.

4. E' vietato ai ciclisti di farsi trainare da altri veicoli.

5. E' vietato trasportare sui velocipedi altre persone oltre al conducente, a meno che si tratti di bambini e vi sia idonea attrezzatura.

6. Per il trasporto di oggetti si applica l'art. 122, penultimo comma.

7. I ciclisti hanno l'obbligo di servirsi delle piste loro riservate, quando esistano.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 129 Circolazione dei veicoli a trazione animale

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.

2. Un veicolo adibito al trasporto di persone non puo' essere trainato da piu' di due animali se a due ruote o da piu' di quattro animali se a quattro ruote.

3. Un veicolo adibito al trasporto di cose non puo' essere trainato da piu' di tre animali se a due ruote o da piu' di sei animali se a quattro ruote.

4. I veicoli adibiti al trasporto di cose, qualora debbano effettuare trasporti eccezionali o siano veicoli eccezionali o debbano superare forti pendenze, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel precedente comma.

5. I veicoli trainati da piu' di quattro animali debbono avere due conducenti.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 130 Circolazione degli animali

1. Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione.

2. Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente.

3. Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione
animale.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 131 Circolazione degli armenti e delle greggi

1. Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno la meta' della carreggiata.

2. Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarita' della circolazione.

3. Essi non possono sostare sulle strade e, di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca, e seguiti da altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

5. Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo e terzo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 132 Guida in stato di ebbrezza

1. E vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Art. 133 Obblighi del conducente in caso di investimento

1. Il conducente in caso di investimento di persona ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita.

2. Il conducente che in caso di investimento di persona non ottempera all'obbligo di fermarsi e' punito con l'arresto fino a quattro mesi.

3. Il conducente che in caso di investimento omette di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita e' punito con la reclusione da quattro a sei mesi e con la multa da lire venticinquemila a lire centomila. Se da tale condotta deriva un aggravamento delle lesioni la pena e' aumentata; se deriva la morte la pena e' raddoppiata. Qualora l'investimento derivi da colpa si applicano le norme sul concorso di reati.

4. Il conducente che si fermi ed occorrendo, presti assistenza alla persona investita mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria, non e' soggetto all'arresto preventivo stabilito per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo.

5. Il conducente che fugge dopo un investimento e' in ogni caso passibile di arresto preventivo.

Art. 134 Pedoni

1. I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti, possono circolare sul margine sinistro della carreggiata, ed anche sul margine destro quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate.

2. I pedoni per attraversare la carreggiata debbono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei soprapassaggi.

3. Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento metri, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare.

4. E' vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; e' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente comma.

5. E' vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso movimento.

6. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.

7. I pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti.

8. I conducenti debbono fermarsi quando un cieco munito di bastone bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata.

9. I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.

10. E' vietato effettuare sulle strade giuochi o esercitazioni sportive.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 135 Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, quando siano in uniforme o muniti di berretto uniforme o di altro distintivo.

2. I conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel comma, precedente, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che ai sensi delle presenti norme debbano avere con se'.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Titolo IX. Polizia stradale e disposizioni penali

Capo I. Polizia stradale

Art. 136 Servizi di polizia stradale

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

  1. a) la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale;

  2. b) le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari;

  3. c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

  4. d) la scorta per la sicurezza della circolazione.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.

Art. 137 Espletamento dei servizi di polizia stradale

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

2. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettera a) spetta inoltre:

  1. a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Ispettorato della viabilita' del Ministero dei lavori pubblici, del Genio civile, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al Servizio di polizia stradale nonche' a quelli degli Uffici tecnici delle Province e dei Comuni;

  2. b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del Codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti, in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;

  3. c) agli agenti giurati dello Stato, delle Province e dei Comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale.

3. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere b), c) e d) spetta inoltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti e' stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.

Capo II. Disposizioni penali

Art. 138 Oblazione

1. Nelle contravvenzioni previste dalle presenti norme, per le quali e' stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire, diecimila, ventimila, quarantamila o cinquantamila, il contravventore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione la somma, rispettivamente, di lire mille, tremila, cinquemila e seimila, quando sia conducente di veicolo a motore, e di lire cinquecento, mille, duemila o tremila negli altri casi.8

2. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore puo' provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.

3. Per ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme, per la quale e' stabilita la sola pena dell'ammenda, quale ne sia il massimo, il contravventore e' ammesso a pagare, entro, quindici giorni dalla contestazione e con le modalita' indicate nel precedente comma, una somma corrispondente alla sesta parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.

4. A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione, il contravventore puo' provvedere al pagamento, con le modalita' indicate nel secondo comma, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.

5. L'oblazione non e' ammessa quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con se'.

Art. 139 Provento delle oblazioni e delle condanne

1. Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie e' devoluto per intero allo Stato se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali.

2. Per le contravvenzioni accertate su strade non statali e' devoluto interamente allo Stato se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; e' devoluto per intero rispettivamente alle Province od ai Comuni se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti delle Province e dei Comuni.

3. Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi, spettanti allo Stato a norma dei commi precedenti, possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, all'educazione stradale e alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonche' all'assistenza o alla previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art.

137. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi Consigli, quale parte del provento spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale.

5. Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonche' negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma, delle strade statali.

Art. 140 Contestazione delle contravvenzioni

1. La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al contravventore.

2. Salvo il caso che il contravventore addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario processo verbale, contenente anche le dichiarazioni che il contravventore chiede che vi siano inserite. Copia di detto processo deve essere consegnata al contravventore.

Art. 141 Notificazione delle contravvenzioni

1. Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi entro trenta giorni dall'accertamento al contravventore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione.8

2. Alla notificazione si provvede a mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta.

3. Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione.

4. Dalla notificazione decorrono per il contravventore i termini previsti dai comimi secondo, terzo e quarto dell'art. 138 per effettuare l'oblazione. Entro gli stessi termini la persona alla quale e' stato notificato il rapporto puo' chiedere all'ufficio che siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni.

5. Salvo, comunque, il disposto dall'art. 162 del Codice penale, la notificazione non e' obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile di ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia.

6. Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del Codice penale.

Art. 143 Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria

1. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'art. 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere.

2. Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere ai dibattimento, salvo nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del Codice di procedura penale.

Titolo X. Disposizioni finali

Art. 144 Competenza per le materie regolate dalle presenti norme

1. Salvo che nelle presenti norme sia diversamente disposto, la competenza per le materie da esse regolate spetta:

  1. a) al Ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel titolo II (segnalazione stradale) art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in genere) ad eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale), 23 (velocipedi), 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VI, per quanto riguarda la guida dei veicoli a motore; nel titolo VII (disposizioni speciali); nel titolo VIII (norme di comportamento):

    1. 1) art. 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); art. 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); art. 112 (limitazione dei rumori); art. 113 (uso dei dispositivi di segnalazione acustica); art. 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la idoneita' dei veicoli a motore alla circolazione e l'abilitazione alla guida di essi;

  2. b) al Ministero dei lavori pubblici per quelle disciplinate nel titolo I (disposizioni generali); nel titolo II (segnalazione stradale), ad eccezione dell'art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale): art. 22 (veicoli a braccia e a trazione animale); art. 23 (velocipedi) e art. 34 (traino di veicoli); nel titolo IV (veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi); nel titolo VI, per quanto concerne la condotta dei veicoli in genere e degli animali; nel titolo VIII (norme di comportamento) ad eccezione degli articoli 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); 112 (limitazione dei rumori); 113 (uso di dispositivi. di segnalazione acustica); 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori); 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la tutela delle strade e la circolazione stradale.

2. La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi), 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole), 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori) e 124 (guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati) e' attribuita congiuntamente al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti.

3. Ciascuno dei due Ministeri, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, esamina i problemi di carattere generale riflettenti la materia disciplinata dalle presenti norme, sentendo il parere dell'altro.

4. Restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno e degli altri Ministeri.

Art. 145 Abrogazione di norme preesistenti

1. Sono abrogati i regi decreti 27 maggio 1926, n. 1040, 23 agosto 1929, n. 1641, 3 ottobre 1929, n. 1896, 29 febbraio 1932, n. 518, 30 novembre 1933, n. 2415, 16 maggio 1935, n. 1086, 27 febbraio 1936, n. 785, 11 marzo 1937, n. 471, e 20 settembre 1941, n. 1199; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1291, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2263; il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2148; il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 423, convertito in legge il 3 giugno 1935, n. 1151; il regio decreto-legge 9 gennaio 1963, n. 1624, convertito in legge 28 dicembre 1936, n. 2414; il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2561; la legge 13 dicembre 1937, n. 2116; il regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge 29 maggio 1939, n. 921; il regio decreto-legge 26 marzo 1941, n. 426, convertito in legge 11 dicembre 1941, n. 1640; i decreti legislativi 20 marzo 1948, n. 513 e 12 aprile 1948, n. 516; le leggi 14 febbraio 1949, numero 85, 24 dicembre 1950, n. 1165, 18 febbraio 1953, n. 243, 6 agosto 1954, n. 877 e 24 gennaio 1958, n. 101; i regolamenti comunali per la circolazione dei velocipedi e per la circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, emanati in applicazione degli articoli 52 e 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

2. Il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'art. 1 n. 7, 8 e 9 e l'art. 2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113.

3. L'art. 108 di detto decreto rimane in vigore, salva la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire centocinquanta. Inoltre per le violazioni delle disposizioni ora citate che restano in vigore continuano ad applicarsi le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto.

4. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le presenti norme.