Sez. 2, Sentenza n. 1922 del 28/10/1977 Ud. (dep. 18/02/1978) Rv. 137992 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - DECLARATORIA IMMEDIATA - ECCEZIONE - STATUIZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - DECLARATORIA IMMEDIATA - ECCEZIONE - STATUIZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
La statuizione del giudice di merito che, applicando una causa estintiva del reato, respinga l'istanza di assoluzione con formula piena, non e sindacabile in Sede di legittimita sotto il profilo della violazione dell'art 475, n 3 cod proc pen, perche ne deriverebbe, come necessaria conseguenza, nel caso che la motivazione fosse ritenuta effettivamente carente, un annullamento con rinvio, incompatibile con il sistema adottato dal legislatore nell'art 152, secondo comma, cod proc pen, che richiede la dichiarazione immediata delle cause estintive del reato, a meno che non risulti la prova evidente dell'insussistenza del fatto o della non incriminabilita, o dell'innocenza dell'imputato, o, anche, che manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)