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Sez. 5, Sentenza n. 3795 del 02/02/1979 Ud. (dep. 13/04/1979) Rv. 141798 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - REATO CONTINUATO - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA AL REATO PIU GRAVE - NUOVA DETERMINAZIONE DELLA PENA PER IL REATO MENO GRAVE - OBBLIGO DI RINVIO AL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1979-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141798-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - REATO CONTINUATO - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA AL REATO PIU GRAVE - NUOVA DETERMINAZIONE DELLA PENA PER IL REATO MENO GRAVE - OBBLIGO DI RINVIO AL GIUDICE DI MERITO.*

L'applicazione dell'amnistia alla piu grave delle violazioni legate dal vincolo della continuazione impone il rinvio del processo al giudice di merito per la nuova Determinazione della pena in ordine al reato meno grave, unico rimasto in vita dopo l'intervento della causa estintiva. Tale reato, infatti, quale reato a se stante, non puo piu essere sottoposto al trattamento sanzionatorio del reato continuato, che prevede per il reato satellite un aumento di pena svincolato dal minimo edittale, ma dovra soggiacere alla pena autonomamente stabilita per esso. E pertanto la nuova Determinazione della sanzione non puo che essere rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)