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Sez. U, Sentenza n. 1484 del 16/03/1981 (Rv. 412159 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - BORSISTI - TITOLARI DI UNA BORSA DI STUDIO E DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L'UNIVERSITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA DEL BORSISTA FONDATA SULLA QUALITA DI ASSISTENTE O SULLO SVOLGIMENTO DI FATTO DELLE RELATIVE MANSIONI E DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLE RELATIVE PRESTAZIONI RETRIBUTIVE ED ASSICURATIVE - IMPROPONIBILITA - CONTRASTO DELL'ART UNICO, DODICESIMO COMMA, DELLA LEGGE N 54 DEL 1979 CON GLI ARTT 3 E 36 COST - ESCLUSIONE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO NEI CONFRONTI DELLA PA - ESPERIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412159-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - BORSISTI - TITOLARI DI UNA BORSA DI STUDIO E DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L'UNIVERSITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA DEL BORSISTA FONDATA SULLA QUALITA DI ASSISTENTE O SULLO SVOLGIMENTO DI FATTO DELLE RELATIVE MANSIONI E DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLE RELATIVE PRESTAZIONI RETRIBUTIVE ED ASSICURATIVE - IMPROPONIBILITA - CONTRASTO DELL'ART UNICO, DODICESIMO COMMA, DELLA LEGGE N 54 DEL 1979 CON GLI ARTT 3 E 36 COST - ESCLUSIONE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO NEI CONFRONTI DELLA PA - ESPERIBILITA.*

Con riguardo al titolare di una borsa di studio e di addestramento didattico e scientifico, secondo la previsione degli artt 32 della legge 31 ottobre 1966 n 942 e 21 della legge 24 febbraio 1967 n 62 (richiamati dal DL 1 ottobre 1973 n 580, convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1973 n 766), non e astrattamente configurabile la Costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'universita ne privato ne pubblico, anche nel caso in cui il 'borsistà stesso, non limitandosi ad attivita di studio e perfezionamento al solo scopo della propria preparazione scientifica e didattica, abbia in concreto svolto compiti di insegnamento universitario analoghi a quelli dell'assistente universitario, atteso che, pure in tale ipotesi, la configurabilita del predetto rapporto trova ostacolo nella previsione dell'art unico dodicesimo comma della legge 19 febbraio 1979 n 54, il quale, in relazione all'Obbligo della assunzione degli assistenti universitari mediante pubblico concorso, sancisce la nullita di diritto e l'assoluta improduttivita di qualunque effetto per l'assunzione o l'affidamento di compiti di docenza universitaria in violazione di quel divieto. Ne consegue che la domanda con la quale il 'borsistà, deducendo tale qualita, ovvero anche invocando l'espletamento di fatto di mansioni di assistente universitario, faccia valere pretese retributive ed assicurative, presupponenti la Costituzione di un rapporto subordinato, e improponibile, per difetto assoluto di giurisdizione cioe in quanto riferita a posizioni che nell'ordinamento non trovano nemmeno astrattamente, la richiesta tutela giuridica. Tale principio manifestamente non pone il citato articolo unico della legge n 54 del 1979 in contrasto con gli artt 3 e 36 della Costituzione, tenuto conto che la Mancanza di tutela del 'borsistà nell'ambito degli istituti del rapporto d'impiego, pur se abbia svolto in concreto mansioni di docente, non preclude al medesimo l'esperibilita del diverso rimedio dell'Azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, nel concorso dei requisiti di legge.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 31/10/1966 num. 942 art. 32, Legge 24/02/1967 num. 62 art. 21, Legge 24/02/1967 num. 62 art. 23, Decreto Legge 01/10/1973 num. 580 CORTE COST., Legge 30/11/1973 num. 766 CORTE COST., Legge 19/02/1979 num. 54 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)