Sez. U, Sentenza n. 423 del 13/03/1965 (Rv. 310738 - 01)
ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA - FATTISPECIE - TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA AGLI EX DIPENDENTI DELL'ACQUEDOTTO DI NAPOLI.*
ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA - FATTISPECIE - TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA AGLI EX DIPENDENTI DELL'ACQUEDOTTO DI NAPOLI.*
L'interpretazione dei provvedimenti amministrativi soggiace alle stesse regole- in quanto applicabili- che valgono in tema di interpretazione dei contratti, onde non puo essere censurata, in Sede di legittimita, l'interpretazione del contenuto di Atti amministrativi quando sia sorretta da adeguata motivazione e sia stata condotta dai giudici di merito, osservando le dette regole e senza incorrere in vizi logici o in errori di diritto. (nella specie la Corte di merito aveva ritenuto che, ferma la percentuale del 95 per cento stabilita dall'art 64 comma primo del regolamento organico del 1945, la pensione per gli ex dipendenti dell' acquedotto di Napoli, in base alle nuove Disposizioni della amministrazione comunale di Napoli (n.17 del 27-3-1953 e n.51 del 15-3-1956) non andava piu commisurata allo stipendio medio dell'ultimo anno di servizio del pensionato, ma doveva, via via variare, dato il disposto agganciamento tra pensione e stipendio, con il variare delle retribuzioni dei dipendenti in servizio della stessa categoria e classe del pensionato). (Conf. 905/61, Cfr. Anche 686/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)