Sez. 6, Sentenza n. 397 del 01/10/1998 Ud. (dep. 14/01/1999) Rv. 213437 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TRASFORMAZIONE DEL RITO | Mutamento dell'organo giudicante dopo la richiesta di trasformazione del rito - Mancata reiterazione della richiesta davanti al nuovo giudice - Irrilevanza - Obbligo del nuovo giudice di decidere in ordine alla richiesta - Sussistenza - Revoca implicita della richiesta a seguito di sollecitazione da parte del difensore di assunzione di prove - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TRASFORMAZIONE DEL RITO
Ove le parti abbiano formulato richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, a norma dell'art. 452, comma secondo, cod. proc. pen., e, rinviatosi il dibattimento ad altra udienza senza che il giudice abbia ancora provveduto su tale richiesta, intervenga un mutamento dell'organo giudicante, la richiesta non deve essere reiterata dinanzi al nuovo giudice. Infatti, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, conseguente al mutamento del giudice, non investe affatto la richiesta di giudizio abbreviato, che è atto del predibattimento, e che ovviamente prescinde dalla composizione fisica dell'organo giudicante. Non può d'altro canto sostenersi che la richiesta di ammissione di prove formulata nella nuova udienza da parte del difensore equivalga a revoca implicita della richiesta; e ciò sia perché lo speciale rito in questione non è incompatibile con assunzioni probatorie sia perché né la richiesta di giudizio abbreviato né il consenso del pubblico ministero sono revocabili sia, infine, perché la richiesta è atto personale dell'imputato su cui non potrebbe comunque interferire il difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 452 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 452 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)