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Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023 (Rv. 669538 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Spese giudiziali - Riforma in appello - Omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma versata a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado - Procedimento di correzione errore materiale - Ammissibilità - Fondamento. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669538-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

In tema di regolamentazione delle spese giudiziali, qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest'ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l'omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell'an che nel quantum del provvedimento.

Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)