Sez. L - , Sentenza n. 24798 del 05/12/2016 (Rv. 641980 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Imprudenza commessa dal lavoratore per eseguire uno specifico ordine di servizio - Concorso di colpa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell'"iter" produttivo del danno "imposta" dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo il concorso di colpa del lavoratore, destinato a mansioni di sistemazione di tubi in cemento diverse da quelle sue proprie di autista, che, nell’adempiere a detto ordine, aveva violato il divieto della presenza di operai nel campo di azione di un escavatore, da cui era rimasto schiacciato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 6, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 5, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)