diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21053 del 18/07/2023 (Rv. 668508 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Art. 2, comma 6, l. n. 213 del 2000 - Interpretazione alla luce del diritto unionale - Spedizioniere operante come rappresentante diretto - Responsabilità solidale con l'importatore - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668508-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di tributi doganali, la previsione dell'art. 2, comma 6, l. n. 213 del 2000, deve essere interpretata nel quadro del diritto unionale applicabile "ratione temporis"; pertanto, lo spedizioniere diretto dell'importatore è responsabile, in solido con quest'ultimo, dei dazi non corrisposti in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 201, comma 3, CDC e, cioè, quando abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della menzionata dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell'erroneità di quei dati o dell'invalidità di quei documenti.

Legge 25/07/2000 num. 213 art. 2 com. 6, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1999 num. 2913 art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)