Sez. 1, Ordinanza n. 30108 del 14/11/2025 (Rv. 676311-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Debitore precedentemente fallito - Omessa fruizione dell'esdebitazione ex art. 142 l.fall. - Possibilità di invocare il beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
Il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 l.fall., non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente - disciplinata dall'art. 283 CCII - qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.
Legge Falliment. art. 142, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 283, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)