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Sez. 3, Sentenza n. 1186 del 02/04/1975 (Rv. 374619 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE - COMPARSA DI RISPOSTA - NECESSITA - SUCCESSIVO INTERESSE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374619-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE - COMPARSA DI RISPOSTA - NECESSITA - SUCCESSIVO INTERESSE - IRRILEVANZA.*

La domanda riconvenzionale deve essere proposta, a pena di inammissibilita, con la comparsa di risposta, ai sensi dell'art 167 cod proc civ, che ne preclude la proponibilita nell'ulteriore corso del giudizio, senza eccettuare il caso che l'interesse a proporla sia sorto posteriormente alla detta comparsa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)