Sez. L, Sentenza n. 316 del 17/01/1986 (Rv. 443942 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - INIZIO FISSATO CON DECORRENZA DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL RIPOSO SETTIMANALE - ESCLUSIONE DI QUEST'ULTIMO DAL PERIODO FERIALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - MALATTIA MANIFESTATASI NEL CORSO DI TALE GIORNO - DIRITTO AL RELATIVO TRATTAMENTO SENZA PREGIUDIZIO DEL DIRITTO ALLO INTEGRALE GODIMENTO DELLE FERIE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - INIZIO FISSATO CON DECORRENZA DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL RIPOSO SETTIMANALE - ESCLUSIONE DI QUEST'ULTIMO DAL PERIODO FERIALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - MALATTIA MANIFESTATASI NEL CORSO DI TALE GIORNO - DIRITTO AL RELATIVO TRATTAMENTO SENZA PREGIUDIZIO DEL DIRITTO ALLO INTEGRALE GODIMENTO DELLE FERIE - SUSSISTENZA.*
Qualora l'inizio del periodo di ferie sia fissato con decorrenza dal giorno immediatamente successivo a quello del riposo settimanale, questo giorno deve ritenersi formalmente escluso dal periodo feriale, sicché la malattia manifestatasi nel corso di tale giorno deve considerarsi verificata nel periodo di attività lavorativa, con la conseguenza della spettanza del relativo trattamento senza pregiudizio del diritto all'integrale godimento delle ferie. (Conf 1040/85, mass n 438186).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)