Sez. 1, Ordinanza n. 3194 del 12/02/2026 (Rv. 677295-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. - Funzione deterrente e risarcitoria - Fondamento - Credito dipendente da determinazione giudiziale - Rifiuto del creditore di ricevere la somma offerta - Assenza di giustificato motivo - Applicabilità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
L'art. 1284, comma 4, c.c., stante la sua funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, non si applica quando la parte creditrice ha rifiutato, senza giustificato motivo, di ricevere la somma offerta in pagamento dalla parte debitrice e risultata corrispondente a quella riconosciuta all'esito del giudizio.
Cod. Civ. art. 1284 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)