Sez. 4, Sentenza n. 235 del 21/05/1981 Ud. (dep. 13/01/1982) Rv. 151554 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - MUTAMENTO - VALIDITÀ DELLA MUTAZIONE DEI LUOGHI DICHIARATI - TERMINE INIZIALE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - MUTAMENTO - VALIDITÀ DELLA MUTAZIONE DEI LUOGHI DICHIARATI - TERMINE INIZIALE.*
La dichiarazione di domicilio, fatta dall'imputato in Sede di indagini di polizia e da lui confermata nel dibattimento di primo grado, non perde di validità se non dopo che sia fatta la comunicazione prevista nell'art. 171 terzo comma, cod. proc. pen.. (V mass n 145736).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)