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Sez. 4, Sentenza n. 235 del 21/05/1981 Ud. (dep. 13/01/1982) Rv. 151554 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - MUTAMENTO - VALIDITÀ DELLA MUTAZIONE DEI LUOGHI DICHIARATI - TERMINE INIZIALE.*
Stato
decisa il 1981-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151554-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - MUTAMENTO - VALIDITÀ DELLA MUTAZIONE DEI LUOGHI DICHIARATI - TERMINE INIZIALE.*

La dichiarazione di domicilio, fatta dall'imputato in Sede di indagini di polizia e da lui confermata nel dibattimento di primo grado, non perde di validità se non dopo che sia fatta la comunicazione prevista nell'art. 171 terzo comma, cod. proc. pen.. (V mass n 145736).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)