Sez. 2, Sentenza n. 886 del 30/01/1987 (Rv. 450551 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - MANCATA NOTIFICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - MANCATA NOTIFICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE.*
Nel caso di mancata notifica della sentenza impugnata, l'appello incidentale cosiddetto autonomo può essere proposto, purché non sia decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa (art. 327 cod. proc. civ.), nella prima comparsa o, in Mancanza di Costituzione in cancelleria, alla prima udienza, essendo irrilevante - in difetto di previsioni di legge al riguardo e stante il divieto di interpretazione analogica di norme eccezionali come quelle che sanciscono decadenze - ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'appello incidentale la data di notifica dell'impugnazione principale. (V 1570/82, mass n 419389; (V 221/80, mass n 403607).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)