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Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

Testo in vigore al

Art. 27 Minori non accompagnati

1.

Se la domanda è stata fatta da una persona che dichiara di essere un minore o in relazione alla quale vi sono motivi oggettivi per ritenere che si tratti di un minore, gli Stati membri designano:

  1. a) una persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante a norma della presente direttiva fino alla nomina di un rappresentante;

  2. b) un rappresentante non appena possibile e non oltre i 15 giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta la domanda.

Il rappresentante e la persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante incontrano il minore non accompagnato e tengono conto delle opinioni del minore stesso riguardo alle sue esigenze.

Ove uno Stato membro abbia valutato che un richiedente che dichiara di essere un minore ha senza alcun dubbio più di 18 anni di età, tale Stato membro non è tenuto a nominare un rappresentante o a designare una persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante in conformità, rispettivamente, del primo o del secondo comma.

Gli Stati membri includono nei rispettivi piani di emergenza di cui all'articolo 32 le misure da adottare per garantire la nomina di rappresentanti e la designazione di persone idonee a fungere provvisoriamente da rappresentanti in conformità del presente articolo nei casi in cui essi debbano far fronte a un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati.

Qualora l'attuazione delle misure di cui al quarto comma non sia sufficiente a rispondere a un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati, o in altre situazioni eccezionali, la nomina dei rappresentanti può essere ritardata di 10 giorni e il numero di minori non accompagnati per ciascun rappresentante può essere aumentato fino a un massimo di 50.

Quando applicano il quinto comma, gli Stati membri ne informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo.

I doveri del rappresentante e della persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante cessano qualora le autorità competenti, in seguito alla valutazione dell'età di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, non presumano la minore età del richiedente o ritengano che il richiedente non sia un minore, oppure qualora il richiedente non sia più un minore non accompagnato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante sia immediatamente informata di una domanda di protezione internazionale fatta da un minore non accompagnato, nonché di ogni fatto pertinente relativo al minore. Le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono designate come persone idonee a fungere temporaneamente da rappresentanti. Il minore non accompagnato è informato immediatamente della designazione di una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante.

3. Quando un'organizzazione è nominata come rappresentante o è designata come persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante, essa designa una persona fisica per assolvere i compiti del rappresentante nei confronti del minore non accompagnato in conformità della presente direttiva;

4. Il rappresentante di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere la stessa persona alla quale si fa riferimento all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348.

5. Le autorità competenti informano immediatamente:

  1. a) il minore non accompagnato in merito alla designazione di un suo rappresentante e alle modalità per formalizzare una denuncia contro tale rappresentante in condizioni di riservatezza e sicurezza, in maniera adeguata all'età e in modo tale da garantire che il minore comprenda tale informazione;

  2. b) l'autorità competente a fornire le condizioni di accoglienza in merito alla nomina di un rappresentante per il minore non accompagnato; nonché

  3. c) il rappresentante in merito ai fatti pertinenti relativi al minore non accompagnato.

6.

Il rappresentante o la persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità, in particolare laddove le autorità competenti ritengano che il rappresentante o la persona non abbia svolto in modo adeguato i propri compiti.

Le organizzazioni o le persone fisiche i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono nominate come rappresentanti o designate come persone idonee a fungere provvisoriamente da rappresentanti.

7. Gli Stati membri affidano a una persona fisica nominata come rappresentante o designata come una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati e, in circostanze normali, di non più di 30 minori non accompagnati contemporaneamente, al fine di garantire che tale persona sia in grado di esercitare la propria funzione in modo efficace.

8. Gli Stati membri provvedono affinché vi siano autorità amministrative o giurisdizionali o altri soggetti incaricati di controllare l'adeguato svolgimento dei compiti da parte dei rappresentanti e delle persone idonee a fungere temporaneamente da rappresentante, anche riesaminando a cadenza regolare i precedenti penali di tali rappresentanti nominati e di tali persone designate onde individuare potenziali incompatibilità con il loro ruolo. Dette autorità amministrative o giurisdizionali o altri soggetti esaminano le denunce formalizzate da minori non accompagnati nei confronti dei loro rappresentanti nominati o persone designate.

9.

I minori non accompagnati che fanno domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio di uno Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata fatta o è esaminata sino al momento in cui sono obbligati a lasciare detto Stato membro, sono alloggiati:

  1. a) presso familiari adulti;

  2. b) presso una famiglia affidataria;

  3. c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;

  4. d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 26, paragrafo 2.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell’interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

10. Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia stata fatta una domanda di protezione internazionale, sempre tutelando l'interesse superiore di tale minore non accompagnato. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se tali parenti sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

Art. 28 Vittime di tortura e di violenza

1.

Gli Stati membri provvedono affinché le persone che siano state oggetto di tratta, o che abbiano subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza psicologica, fisica o sessuale, ivi incluse le violenze a matrice sessuale, di genere, razziale o religiosa, ricevano il trattamento e l'assistenza necessari sul piano medico e psicologico, tra cui gli opportuni servizi di riabilitazione e consulenza, ove necessario, per il danno provocato da tali atti. A tali persone è fornita, se necessario, una traduzione orale conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).

L'accesso a tale trattamento e assistenza è fornito nel più breve tempo possibile una volta individuate le esigenze di tali persone.

2. Coloro che si occupano delle persone di cui al paragrafo 1, compresi gli operatori sanitari, hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze di tali persone e ai trattamenti adeguati, tra cui gli opportuni servizi di riabilitazione. Essi sono inoltre soggetti, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale e dai codici etici professionali applicabili, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

Capo V. Mezzi di ricorso

Art. 29 Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva, le decisioni di rifiutare l'autorizzazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 9 che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale.

2.

Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e nel caso della verifica giudiziaria di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 5, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia. Tale assistenza e rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di revisione, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali per conto del richiedente.

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

3.

Gli Stati membri possono decidere di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite se:

  1. a) il richiedente dispone delle risorse necessarie; o

  2. b) si ritiene che il ricorso o la revisione non abbia prospettive concrete di successo, in particolare nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato.

Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso o la revisione non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse soltanto mediante avvocati o altri consulenti che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti o mediante organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite.

4. Gli Stati membri possono altresì:

  1. a) imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite;

  2. b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai richiedenti sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non più favorevole.

5. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva gli Stati membri possono richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente durante la procedura di protezione internazionale in conformità al regolamento (UE) 2024/1348 o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

6. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

Capo VI. Azioni volte a migliorare l’efficienza del sistema di accoglienza

Art. 30 Autorità competenti

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

Art. 31 Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

1. Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza. Gli Stati membri tengono conto delle norme operative disponibili e non vincolanti, degli indicatori, degli orientamenti o delle migliori pratiche sulle condizioni di accoglienza elaborati dall'Agenzia per l'asilo conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2303, fatta salva la competenza degli Stati membri per l'organizzazione dei loro sistemi di accoglienza in conformità della presente direttiva.

2. I sistemi di accoglienza degli Stati membri sono sottoposti al meccanismo di monitoraggio di cui al capo 5 del regolamento (UE) 2021/2303.

Art. 32 Piani di emergenza

1. Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza, in consultazione con le autorità locali e regionali, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni internazionali, se del caso. Il piano di emergenza definisce le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui lo Stato membro debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale, in particolare di minori non accompagnati. Il piano di emergenza comprende altresì le misure volte a far fronte alle situazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 10, lettera b), nel più breve tempo possibile.

2. Il piano di emergenza di cui al paragrafo 1 tiene conto delle specifiche circostanze nazionali, utilizzando un modello che sarà elaborato dall'Agenzia per l'asilo, e comunicato a detta Agenzia al più tardi entro il 12 aprile 2025. Tale piano è sottoposto a riesame se necessario in seguito al mutamento delle circostanze e almeno ogni tre anni e, qualora venga aggiornato, è trasmesso all’Agenzia per l’asilo. Gli Stati membri informano la Commissione e l’Agenzia per l’asilo ogniqualvolta il proprio piano di emergenza è attivato.

3. Gli Stati membri forniscono all’Agenzia per l’asilo, su sua richiesta, informazioni sui loro piani di emergenza di cui al paragrafo 1 e l’Agenzia per l’asilo assiste gli Stati membri, con il loro accordo, nell’elaborazione e nella revisione dei loro piani di emergenza.

Art. 33 Personale e risorse

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che il personale delle autorità competenti e delle organizzazioni direttamente responsabili dell’attuazione della presente direttiva abbia ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti, compresi i minori. A tal fine, gli Stati membri includono nella formazione del proprio personale le parti fondamentali e pertinenti, relative alle condizioni di accoglienza e allo strumento per l’individuazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, del programma europeo in materia di asilo sviluppato dall’Agenzia per l’asilo.

2. Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie, compresi il personale, i traduttori e gli interpreti necessari, per l’attuazione della presente direttiva, tenendo conto delle fluttuazioni stagionali nel numero di richiedenti. Ove le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile o internazionali partecipino all’attuazione della presente direttiva, esse ricevono le risorse necessarie.

Art. 34 Monitoraggio e valutazione

Entro il 12 giugno 2028 e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni.

Art. 35 Recepimento

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 13, da 16 a 29 e da 31 a 34 entro il 12 giugno 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 36 Abrogazione

La direttiva 2013/33/UE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva a decorrere dal 12 giugno 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva 2013/33/UE di cui all’allegato I.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Art. 37 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 38 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024 Per il Parlamento europeo Il presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente H. Lahbib