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Sez. L, Sentenza n. 19415 del 06/10/2005 (Rv. 583819 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Clausola generale di buona fede e correttezza - Campo di applicazione - Rilievo rispetto all'annullabilità del contratto per vizi della volontà - Esclusione - Fattispecie relativa a dimissioni del lavoratore.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583819-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE

Gli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - imponendo rispettivamente la correttezza al debitore e al creditore e la buona fede nell'esecuzione del contratto - presuppongono rapporti obbligatori e negozi giuridici validi ed efficaci e non possono essere utilmente invocati con riferimento all'annullamento degli atti di volontà negoziale. (Sulla base di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso che, tra l'altro, invocava la violazione dei suddetti articoli ai fini dell'annullamento dell'atto di dimissioni del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)