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Sez. U - , Ordinanza n. 29299 del 21/10/2021 (Rv. 662648 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE | Realizzazione di nuovo impianto idroelettrico - Definizione del "deflusso minimo vitale" - Necessità -Criteri - Linee-guida dettate dal d.m. 28 luglio 2004 in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 - Discrezionalità esecutiva delle amministrazioni e possibilità di fissare criteri più rigorosi - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662648-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE

In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico, il "deflusso minimo vitale" (DMV), di cui all'art. 7 del d.m. 28 luglio 2004, contenente le linee-guida del Ministero dell'Ambiente in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 ed in attuazione della direttiva 2000/60/CE, costituisce un parametro complesso e variabile in relazione a ciascun corso d'acqua a seconda dei suoi diversi tratti, funzionalizzato anzitutto alla tutela della qualità del corpo idrico, oltre che strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque, sicché dette linee-guida - vincolanti per le Autorità di bacino in quanto, pur contenute in una fonte secondaria atipica, hanno carattere regolamentare - non esauriscono la discrezionalità in fase esecutiva delle P.A. ai fini della determinazione del DMV, potendo essere fissati criteri più rigorosi ove resi necessari dall'esigenza di più elevata tutela della qualità del corpo idrico, siccome imposti dal generale "principio di precauzione" (art. 191 TFUE) e dalla correlativa disciplina sovranazionale e nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto legittimi i rigorosi criteri per la determinazione del deflusso minimo vitale impiegati dalla Regione Lombardia, la quale, nel corso di una pluriennale fase di sperimentazione, aveva progressivamente integrato le linee guida ed esteso la partecipazione ad altri enti, pubblici e privati, e si era altresì avvalsa di organi tecnici esterni al suo apparato tecnico-burocratico per acquisire ulteriori contributi volti ad individuare le soluzioni scientifiche più attendibili).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 7, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 12 bis, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 18/05/1989 num. 183 art. 30, DM Lavori pubblici 01/07/1989, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 22 com. 4 CORTE COST., DM Ambiente 28/07/2004 art. 7, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 3 ter com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 76 com. 4 lett. B, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 96 com. 3, Decreto Legisl. 10/12/2010 num. 219 art. 4, Legge 18/12/2015 num. 221 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 23/10/2000 num. 60 art. 4 com. 1 lett. I, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 11, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 191, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 192, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)