Sez. 3, Sentenza n. 43238 del 03/12/2002 Ud. (dep. 20/12/2002) Rv. 223039 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - LEGITTIMAZIONE | Associazioni ecologiste - Azione risarcitoria conseguente a danno ambientale - Ex legge n. 265 del 1999 - Proponibilità - Liquidabilità del risarcimento - A favore dell'associazione - Esclusione - Diritto al solo rimborso delle spese processuali.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - LEGITTIMAZIONE
Le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1986 n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale, di competenza del giudice ordinario, che spettano al Comune o alla Provincia, ma l'eventuale risarcimento del danno deve essere liquidato in favore dell'Ente sostituito.
Riferimenti normativi: Legge 06/07/1986 num. 349 art. 13, Legge 06/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 93 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 93 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 212, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 212, Legge 03/08/1999 num. 265 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)