Sez. 3, Sentenza n. 352 del 24/01/1977 (Rv. 383894 - 01)
PROVVEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA - EFFICACIA - COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI.*
PROVVEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA - EFFICACIA - COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI.*
Il provvedimento con il quale il giudice, chiamato a convalidare, a norma dell'art 663 cod proc civ, una licenza o uno sfratto, dichiara il diritto del locatore al rilascio dell'immobile, ha, tra le parti, una volta preclusa l'opposizione ex art 668 cod proc civ, efficacia di cosa giudicata sostanziale, pari a quella di una sentenza di condanna al rilascio dell'immobile locato (e in piu, nel caso di sfratto per morosita, di una sentenza costitutiva, di risoluzione del contratto di locazione); in ogni caso quindi, tale provvedimento tra le parti fa stato, fra l'altro, sulla pregressa esistenza di un contratto di locazione, sull'esistenza di un locatore e sulla qualita di locatario dell'intimato, sull'intervento di una causa di cessazione o risoluzione del rapporto, rappresentando, la prima e la seconda situazione (esistenza del contratto di locazione, qualita di locatore dell'intimante) presupposti generali processuali e, contemporaneamente, condizioni dell'Azione inerente allo speciale procedimento. (Conf 2169/72 mass n 359430).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)