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Sez. 5, Sentenza n. 2344 del 21/01/1999 Ud. (dep. 23/02/1999) Rv. 212620 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE | Reato continuato - Improcedibilità per difetto di querela in ordine ad uno dei reati - Retrodatazione del termine al primo reato - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212620-01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE

Il reato continuato va considerato quale fenomeno unitario solo per i limitati fini, previsti espressamente dalla legge. Infatti, pur in presenza di un unico disegno criminoso, ogni episodio delittuoso ha sue proprie caratteristiche e diversa potenzialità lesiva. La persona offesa ha pertanto il diritto di determinarsi diversamente con riferimento a ciascuno degli episodi, formulando, eventualmente, solo per taluni, istanza di querela e soprassedendo per altri. Ciò comporta la necessità di far decorrere il relativo termine autonomamente per i singoli reati. (Nella fattispecie, il ricorrente assumeva che, una volta riconosciuta la tardività della querela con riferimento al primo fatto-reato, l'inizio della decorrenza del termine per proporre la istanza punitiva avrebbe dovuto essere riportato, anche per gli episodi successivi, alla data del primo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)