Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016 (Rv. 641310 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI | Atto di nascita straniero - Figlio di due madri per fecondazione eterologa con donazione di ovocita dall'una all'altra - Riconoscimento e trascrizione nei registri dello stato civile - Violazione dell'ordine pubblico - Esclusione - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI
Il riconoscimento e la trascrizione, nel registro dello stato civile in Italia, di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima donato l'ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione dello "status filiationis", validamente acquisito all'estero.
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 13 com. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33, Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST., Legge 19/10/2015 num. 173, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 com. 3, Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 336 quater, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)