Sez. 1, Sentenza n. 382 del 23/04/1971 Ud. (dep. 30/09/1971) Rv. 119140 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITI - IN GENERE - PERIZIA PSICHIATRICA - ELETTROENCEFALOGRAMMA - ESECUZIONE DA PARTE DI COLLABORATORE DEL PERITO - LEGITTIMITA - VALUTAZIONE CRITICA DEL TRACCIATO - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITI - IN GENERE - PERIZIA PSICHIATRICA - ELETTROENCEFALOGRAMMA - ESECUZIONE DA PARTE DI COLLABORATORE DEL PERITO - LEGITTIMITA - VALUTAZIONE CRITICA DEL TRACCIATO - ESCLUSIONE.*
La rilevazione dell'elettroencefalogramma, costituito da un tracciato che riproduce graficamente le variazioni delle tensioni elettriche che si generano nei diversi punti di un cervello in attivita, rientra tra i compiti che puo espletare il collaboratore del perito senza Obbligo di particolare formalita, purche il perito non accetti anche la valutazione critica del tracciato medesimo e il giudizio sul suo valore diagnostico ai fini dell'accertamento peritale a lui affidato; ove cio si verifichi, sussiste violazione della legge processuale penale in relazione agli articoli 314, 315, 315 bis, 303, 304 bis, 304 ter, sia pure limitatamente all'esame specialistico, violazione da cui deriva la nullita della perizia. Tuttavia tale nullita sussiste solo nel caso che l'accertamento specialistico, compiuto in violazione delle norme sopra richiamate, sia stato utilizzato dal perito come elemento necessario per la formazione del suo convincimento, per cui sia da ritenere che esso abbia influito sulle conclusioni finali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 315, Cod. Proc. Pen. art. 315 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)