Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 382 del 2001
Massime (1)
Massima n. 26640
- Governo
- Riforma
- Funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Assetto del nuovo ministero per le politiche agricole e forestali
- Asserito eccesso di delega e contrasto con il riparto costituzionale delle competenze tra stato e regioni e con i limiti della funzione statale di indirizzo e coordinamento
- Sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale complessivo di riferimento (a seguito della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3)
- Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, dell’art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e dell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, concernente l’assetto e i compiti del nuovo Ministero per le politiche agricole e forestali, sollevata per contrasto con la legge di delegazione n. 59 del 1997, e per violazione del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni nella materia dell’agricoltura nonché dei limiti della funzione statale di indirizzo e coordinamento. Infatti successivamente all’emanazione dell’ordinanza di rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore (l’8 novembre 2001) la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, i cui artt. 3, 4 e 5, in particolare, hanno sostituito gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, invocati, tra altri, come parametri nel giudizio di costituzionalità delle disposizioni denunciate. - v. da ultimo, ordinanze n. 203/2001 e n. 71/2001. M.F.
Norme impugnate
- d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449
- d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454
- art. 2 d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173
- art. 33 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
- art. 34 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
- art. 55, comma 6, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
- art. 78 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
- art. 1 d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143
- art. 2, comma 1, d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143
- art. 2, comma 2, d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143
- art. 3, comma 2, d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143
- art. 4 d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143
- art. 5 d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143
- d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165
- d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188
- art. 6, comma 2, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419
- art. 6, comma 5, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419
- art. 6, comma 7, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419
Parametri
- art. 70 Cost.
- art. 76 Cost.
- art. 95 Cost.
- art. 117 Cost.
- art. 118 Cost.
- art. 119 Cost.
- art. 1 legge 15 marzo 1997, n. 59
- art. 3 legge 15 marzo 1997, n. 59
- art. 4 legge 15 marzo 1997, n. 59
- art. 8 legge 15 marzo 1997, n. 59
- art. 11 legge 15 marzo 1997, n. 59
- art. 12 legge 15 marzo 1997, n. 59
- art. 14 legge 15 marzo 1997, n. 59
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); degliartt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale); del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; dell'art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59); del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 2000 dalla Corte dei conti, Sezione del controllo, nel procedimento di controllo preventivo di legittimità del d.P.R. 28 marzo 2000, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
punto 1
Ritenuto che con provvedimento del 7 settembre 2000 la Corte dei conti, Sezione del controllo, in occasione dell'esame finalizzato alla registrazione del d.P.R. 28 marzo 2000 con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione, alle norme in materia di "agricoltura" contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e agli artt. 1, 3, 4, 8, 11 - in particolare, comma 1, lettere a) e b) - 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale);
c) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59];
d) del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59];
e) dell'art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
f) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59];
g) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
h) dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
che, riprendendo testualmente i passaggi argomentativi relativi ad altra questione precedentemente sollevata dalla stessa Sezione (in sede di controllo sul d.P.R. del 25 marzo 1999, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole adottato in applicazione del decreto legislativo n. 143 del 1997) ma non definita nel merito (ordinanza n. 265 del 2000 di questa Corte, di restituzione degli atti), la Corte dei conti deduce numerose censure, anche in relazione di subordinazione tra loro, sulle disposizioni legislative sopra elencate, censure variamente articolate ma essenzialmente incentrate sul rilievo che la prevista disciplina organizzativa posta con il regolamento troverebbe fondamento in norme legislative le quali, nel prefigurare assetto e compiti del "nuovo" Ministero per le politiche agricole e forestali, sarebbero incostituzionali perché non autorizzate dal tenore della legge di delegazione n. 59 del 1997 e perché attributive di nuove funzioni al medesimo Ministero, in contraddizione sia con il riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni nella materia dell'agricoltura sia con i limiti della funzione statale di indirizzo e coordinamento;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, nell'atto di costituzione in giudizio, ha dedotto diversi profili di inammissibilità e comunque nel merito di infondatezza delle questioni sollevate e che, in una successiva memoria, ha richiamato la sopravvenienza normativa costituita dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), il cui art. 27, in particolare, dispone che gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità divengono "in ogni caso" esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, se entro tale termine non sia intervenuta la deliberazione della Sezione del controllo e salvo che la Corte dei conti abbia sollevato questione di costituzionalità delle norme legislative che sono il presupposto dell'atto "per violazione dell'articolo 81 della Costituzione": una disciplina, questa (sulla cui base il d.P.R. del 28 marzo 2000 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale portando il numero 450, anche in difetto di registrazione da parte dell'organo di controllo), di carattere procedimentale e pertanto immediatamente applicabile, che - conclude l'Avvocatura dello Stato - renderebbe inammissibile la questione anche sotto il profilo del venire meno della potestà decisoria dell'organo rimettente.
punto 2
Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore (l'8 novembre 2001) la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), i cui artt. 3, 4 e 5, in particolare, hanno sostituito gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, invocati, tra altri, come parametri nel giudizio di costituzionalità delle disposizioni denunciate;
che pertanto, in via del tutto preliminare, si rende necessario, stante il mutamento complessivo del quadro costituzionale di riferimento, disporre la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della questione (da ultimo, ordinanze n. 203 e n. 77 del 2001).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione
del controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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