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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Testo in vigore al

Art. 43 Altri rappresentanti dei proprietari delle merci

1. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, puo' essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purche' si tratti di un dipendente del proprietario della merce.

2. Le amministrazioni dello Stato per il compimento delle operazioni doganali possono conferire la detta rappresentanza a propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari, da stabilirsi d'intesa con il Ministero delle finanze. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni doganali svolte, in nome e per conto dei proprietari, da parte delle Amministrazioni postale e ferroviaria sulla base delle convenzioni internazionali e delle vigenti norme di regolamento o di atti amministrativi generali.

3. I rappresentanti di cui ai precedenti commi sono considerati procuratori speciali, che agiscono sotto la responsabilita' del proprietario delle merci o dell'amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 44 Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo

1. Gli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo professionale, indicati negli articoli 42 e 43, primo comma, sono ammessi ad operare in dogana a condizione che risultino iscritti in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali.

2. Gli iscritti nell'elenco compartimentale possono operare in dogana soltanto sulla base e nei limiti della procura rilasciata dal proprietario della merce da cui dipendono ovvero dallo spedizioniere doganale iscritto nell'albo sotto la direzione del quale sono posti.

Art. 45 Personale ausiliario degli spedizionieri doganali

1. Gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale e quelli iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo nonche' i proprietari delle merci possono farsi coadiuvare, nell'espletamento di mansioni di carattere esecutivo, da personale ausiliario.

2. Il personale ausiliario e' ammesso in dogana a condizione che riscuota la fiducia dell'amministrazione. Esso agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto la responsabilita' dello spedizioniere doganale o dell'impresa da cui dipende.

Art. 46 Registro del personale ausiliario

1. Presso ciascuna direzione di circoscrizione doganale e' formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la circoscrizione medesima. Copia dell'elenco e' trasmessa al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni.

Sezione seconda. Procedura per la nomina degli spedizionieri doganali.

Art. 47 Conferimento della nomina a spedizioniere doganale

1. La nomina a spedizioniere doganale e' conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validita' illimitata.

2. La patente e' rilasciata dal Ministero delle finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso le dogane predette lo spedizioniere tuttavia abilito al compimento degli atti necessari presso altri uffici, anche fuori dal territorio della circoscrizione.

4. Salvo le eccezioni che per giustificati motivi potranno essere consentite dai capi delle circoscrizioni doganali, lo spedizioniere doganale deve avere la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato.

5. A richiesta dell'interessato e' accordato il trasferimento dell'attivita' presso altra circoscrizione, purche' risulti comprovato il trasferimento della residenza in un comune compreso nella circoscrizione medesima; il trasferimento e' disposto dal Ministero delle finanze.

6. Il Ministero delle finanze, su motivata richiesta degli interessati e sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, puo' consentire agli spedizionieri doganali di cui all'articolo 43, primo comma, di operare presso dogane di piu' circoscrizioni.

Art. 48 Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale

1. La patente di spedizioniere doganale e' rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;

  2. b) abbiano raggiunta la maggiore eta';

  3. c) risultino di buona condotta;

  4. d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria;

  5. e) abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 50.

2. La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 49 Rilascio della patente a dipendenti dell'amministrazione finanziaria cessati dal servizio

1. E' in facolta' del Ministro per le finanze, avuto riguardo ai precedenti di carriera ed alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali, di esonerare dal possesso del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni.

2. In ogni caso, coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria non possono essere ammessi ad operare, per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione del rapporto di impiego, nell'ambito delle circoscrizioni presso le quali hanno prestato servizio nell'ultimo quinquennio. Il termine e' ridotto ad un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di eta' o per anzianita' di servizio o se l'esercizio della professione si svolge fuori della circoscrizione o delle circoscrizioni presso le quali l'interessato presto' servizio nell'ultimo quinquennio.

Art. 50 Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale

1. Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette , ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sentito in ogni caso il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette , e' presieduta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed e' composta:

  1. a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

  2. b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto;

  3. c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo;

  4. d) di due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 51 Ammissione agli esami

1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nel decreto che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione del decreto stesso, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario, ai sensi dell'art. 46. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non e' richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nelle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella guardia di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale.

2. L'esclusione degli esami per difetto di requisiti e' disposta con decreto motivato del Ministro per le finanze.

Art. 52 Svolgimento degli esami

1. L'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

2. La prova scritta verte su istituzioni di diritto privato, principi di scienza delle finanze o nozioni di diritto tributario. La prova pratica consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni. Il colloquio verte sulle materie che possono formare oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre: nozioni di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica nonche' nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero, cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunita' europee.

3. Per lo svolgimento delle prove e del colloquio e per quanto altro attiene alla sede ed al procedimento degli esami, compresa la corresponsione dei compensi e delle indennita' ai componenti della commissione esaminatrice ed al personale addetto alla vigilanza durante l'espletamento delle prove stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i concorsi di ammissione alla carriera di concetto degli impiegati civili e dell'amministrazione periferica delle dogane. I compensi e le indennita' spettanti agli spedizionieri doganali chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del bilancio del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

4. L'elenco dei candidati riconosciuti idonei, formato dalla commissione esaminatrice, e' approvato con decreto del Ministro per le finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 53 Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali

1. Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di:

  1. a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana;

  2. b) imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 54, lettere c) e d).21

2. Nei casi di cui alla lettera a), la sospensione e' disposta su proposta del capo della dogana ed e' inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma puo' essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell'autorita' giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto.21 E' sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura.21

3. Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali e' adottato dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza dello spedizioniere.

4. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma.

5. Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.

Art. 54 Revoca della nomina a spedizioniere doganale

1. E' sempre disposta la revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di:

  1. a) radiazione dall'albo professionale;

  2. b) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art. 48, lettere a) e d);

  3. c) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;

  4. d) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) la revoca e' disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione, ancorche' congiunta con la pena della multa, per un tempo superiore ad un anno. In caso diverso cessa la sospensione eventualmente inflitta ai sensi dell'articolo precedente, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento.21

3. Il provvedimento di revoca e' adottato con decreto del Ministero per le finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

Capo III. Procedure di accertamento

Art. 55 Destinazione doganale delle merci

Per destinazione doganale delle merci si intende l'esito che agli effetti doganali e' dato, in base alla dichiarazione prevista nell'articolo 56, alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite dal presente testo unico.

Le destinazioni doganali sono le seguenti:

1. Per le merci estere:

  1. a) l'importazione definitiva;

  2. b) l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;

  3. c) la spedizione da una dogana all'altra;

  4. d) il transito;

  5. e) il deposito;

2. Per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'art. 134:

  1. a) l'esportazione definitiva;

  2. b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;

  3. c) il cabotaggio;

  4. d) la circolazione.

Art. 58 Visita preventiva. Modifica della dichiarazione

1. Su richiesta del proprietario e prima della presentazione della dichiarazione, la dogana puo' permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualita' e la quantita'.

2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 8 NOVEMBRE 1990, N. 374.

Art. 60 Esenzione dalla visita doganale

1. I plichi delle lettere e delle carte descritti nei "Fogli di via" portati dagli agenti postali sono esenti dalla visita e dalle prescrizioni doganali.

2. Sono, inoltre, esenti da visita le corrispondenze diplomatiche portate da corrieri autorizzati, purche' racchiuse in pieghi suggellati con sigilli ufficiali.

Art. 61 Analisi ed esame tecnico delle merci

1. Qualora per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate, si procede, fatta salva la facolta' prevista nel terzo comma dell'art. 59, all'invio dei campioni o, quando occorra, delle merci stesse al Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad altro laboratorio di Stato od organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia. I campioni o le merci devono, in presenza dello operatore; essere identificati con i sigilli della dogana e dello interessato; per la spedizione e la restituzione dei campioni si applicano le disposizioni dell'art. 72.

2. In attesa del risultato di analisi o di esame tecnico dei campioni e sempreche' non vi ostino motivi di carattere economico e valutario od altre cause, la dogana liquida provvisoriamente i diritti sulla base della dichiarazione e consente il rilascio della merce, verso prestazione di cauzione per i maggiori diritti ai quali le merci possono andare soggette, con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 83; se si tratta di operazione doganale diversa dalla importazione definitiva o dall'esportazione definitiva, sara' prestata cauzione per l'intero ammontare dei diritti ai quali le merci possono andare soggette.

3. Prima di autorizzare il rilascio della merce, la dogana procede, con le modalita' indicate nel precedente comma, al prelevamento di altri campioni, dei quali dovra' curare la conservazione in previsione della eventuale instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali.

4. Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore. Ove questi non richieda, entro trenta giorni dalla notifica, la ripresa del contraddittorio, il risultato predetto si intende accettato e su tale base la dogana procede alla riliquidazione dei diritti ed agli altri adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 59; se i diritti liquidati provvisoriamente in base alla dichiarazione risultano maggiori di quelli dovuti, la dogana, promuove d'ufficio la procedura per il relativo rimborso.

Art. 62 Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite per via mare

1. La dogana ha facolta' di consentire che le operazioni doganali relative a merci di ogni specie giunte o spedite per via di mare possano essere eseguite a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco, o dopo lo imbarco, quando ricorrano le seguenti condizioni:

  1. a) il carico della nave o di ciascun serbatoio o stiva sia costituito da merce di unica qualita' e di facile riconoscimento;

  2. b) sussistano elementi dai quali possa fondatamente dedursi che la quantita' di merce contenuta nella nave od in ciascun serbatoio o stiva corrisponda a quella risultante dai documenti relativi al carico.

2. L'operazione a bordo della nave puo' essere effettuata anche quando per il riconoscimento della merce occorra procedere all'analisi di campioni di essa; in tali casi si rendono applicabili le disposizioni del precedente articolo.

3. Le merci estere nazionalizzate a bordo della nave, anche se di bandiera straniera, anziche' essere sbarcate possono proseguire con la medesima nave per altri porti dello Stato sotto osservanza delle disposizioni doganali prescritte per il cabotaggio. Le eventuali eccedenze riscontrate nel porto di sbarco sono considerate merci estere; per esse devono essere pagati i relativi diritti doganali, fatta salva l'applicazione di penalita', ove ne ricorrano gli estremi.

Art. 63 Visite di controllo

1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i capi degli uffici doganali od i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo saltuarie, sia sulle merci gia' visitate in tutto o in parte, sia su quelle non visitate a norma dell'art. 59, terzo comma.

2. Le visite di controllo devono essere sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della guardia di finanza a norma dell'art. 21 e dagli operatori interessati.

3. La disposizione del primo comma si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.