Sez. 2, Sentenza n. 11877 del 01/12/1993 (Rv. 484564 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - In genere | Sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario con interesse e rivalutazione - Appello del soccombente - Specifici motivi solo sulla sussistenza del debito - Riesame delle statuizioni accessorie relative agli interessi ed alla rivalutazione - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - In genere
Nel caso di sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario con interessi e rivalutazione, qualora l'appello del soccombente, pur investendo la pronuncia nella sua interezza, contenga specifici motivi solo sulla sussistenza del debito e nessuno, neppure subordinato, sul resto, al giudice di appello è inibito il riesame delle statuizioni accessorie relative agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, rispetto ai quali vi è stata acquiescenza dell'appellante per effetto della indicata delimitazione delle ragioni della impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)