Sez. U, Sentenza n. 9841 del 05/05/2011 (Rv. 617553 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Art. 59 l. n. 69 del 2009 - Abrogazione implicita dell'art. 362, comma 2, n. 1 cod. proc. civ. - Esclusione - Richiesta contemporanea di tutela della medesima situazione giuridica a diversi giudici - Declaratoria da parte di entrambi di difetto di giurisdizione - Proposizione del conflitto negativo di giurisdizione - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
La disciplina dettata dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69, siccome non è in grado di coprire l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, non ha prodotto l'abrogazione implicita dell'art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ.. Ne consegue che le parti possono proporre conflitto negativo di giurisdizione nel caso in cui la tutela della medesima situazione soggettiva sia stata contemporaneamente richiesta a diversi giudici, che abbiano adottato decisioni declinatorie della giurisdizione, senza sollevare essi stessi di ufficio conflitto, così come previsto dal comma 3 dell'art. 59 cit. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione in un caso in cui una parte, dopo che le era stato revocato il riconoscimento del credito di imposta previsto dall'art. 4, commi da 181 a 189 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aveva adito il Tar ed il tribunale ordinario chiedendo al primo di annullare il decreto di revoca ed al secondo di dichiarare il diritto a fruire il credito di imposta ed il Tar aveva declinato la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario, mentre il giudice ordinario l'aveva declinata a favore del giudice tributario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 181 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)