diritto.io

Sez. 6, Ordinanza n. 372 del 19/02/1973 Cc. (dep. 19/05/1973) Rv. 124131 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO PER LA PERICOLOSITA DELL'IMPUTATO DESUNTA DAI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124131-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO PER LA PERICOLOSITA DELL'IMPUTATO DESUNTA DAI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITA.*

La pericolosita dell'imputato, desunta dai suoi precedenti penali, puo essere motivo idoneo, di per se solo, a giustificare il diniego della concessione della liberta provvisoria. Pertanto, la genericita della motivazione dell'ordinanza per cio che riguarda la gravita dei fatti(affermata, nella specie, senza indicazione delle circostanze che avrebbero determinato tale giudizio)diviene irrilevante quando l'apprezzamento negativo della personalita morale dell'imputato sia congruamente motivata sulla base dei precedenti penali. D'altra parte, l'affermazione della pericolosita che scaturisce da tale valutazione costituisce una motivazione implicita in ordine alla persistenza delle esigenze processuali che rendono opportuna l'Assicurazione della presenza dell'imputato al dibattimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)