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Sez. 3 - , Sentenza n. 26098 del 19/12/2016 (Rv. 642337 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Sinistro stradale con soli danni alle cose – Azione diretta – Termine dilatorio di 60 giorni – Rispetto – Necessità – Termine di 30 giorni ex art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 – Diversità – Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642337-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE

Nel sistema dell’indennizzo diretto del cd. nuovo Codice delle assicurazioni private, nell’ipotesi di sinistro con danni alle sole cose, occorre distinguere, nell’ambito dell’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, il termine dilatorio di 60 giorni, esso solo rilevante come condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento esperibile dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, da quello di 30 giorni, decorrente dalla lettera di messa in mora del danneggiato, entro il quale l'assicuratore è tenuto a formulare l'offerta di risarcimento allo stesso, in quanto la previa formulazione di detta offerta è unicamente funzionale ad evitare l'esercizio di azioni giudiziarie, specie se di natura bagattellare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)