Sez. L, Sentenza n. 1797 del 17/06/1974 (Rv. 369988 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DIRITTO DI PREDEDUZIONE - ESERCITABILITA PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI RIPARTO DELL'ATTIVO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DIRITTO DI PREDEDUZIONE - ESERCITABILITA PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI RIPARTO DELL'ATTIVO - ESCLUSIONE.*
Il credito con diritto alla prededuzione non costituisce una specie del credito assistito da causa di prelazione e tale diritto non puo essere, quindi, fatto valere per la prima volta in Sede di riparto dell'attivo fallimentare, ancorche il credito stesso sia stato ammesso a suo tempo con privilegio. (nella specie, trattavasi di crediti dell' INPS sorti in precedenti procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo alle quali la societa, prima di essere dichiarata fallita, era stata sottoposta). (V 305'73, mass n 362197; 1866'72, mass n 358898).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)