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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Testo in vigore al

Art. 81 Ritardo nel pagamento dei diritti

1. Qualora dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta ovvero dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento periodico o per il pagamento differito non siano stati pagati i diritti liquidati, la dogana procede, con le norme di cui allo articolo seguente, alla riscossione coattiva dei diritti stessi, salva l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 322.

2. Nello stesso modo la dogana procede per la riscossione dei diritti doganali maturati successivamente all'effettuata liquidazione.

Art. 82 Ingiunzione di pagamento

1. I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

2. All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, puo' farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione.

Art. 83 Diritti doganali non contestati ovvero non suscettibili di esonero o di abbuono

1. Nei casi in cui viene consentito, ai sensi degli articoli 61 e 65, il rilascio della merce prima che l'accertamento sia divenuto definitivo, i diritti che non risultano contestati devono essere versati a titolo definitivo.

2. Deve essere altresi' versata a titolo definitivo, nei casi di merci rilasciate con sospensione del pagamento di una parte dei diritti liquidati in previsione della concessione di esonero o di abbuono, la parte dei diritti non suscettibile di esonero o di abbuono.

3. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 78 e 79.

Art. 84 Prescrizione dei diritti doganali

1. L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni.

2. Il termine decorre:

  1. a) dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;

  2. b) dalla data del termine fissato nella bolletta di cauzione di cui all'art. 141 per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;

  3. c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali e nei magazzini di temporanea custodia;

  4. d) dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, in ogni altro caso.

3. Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.

4. Se il mancato pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualita', della quantita', del valore o della origine della merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74.22

Art. 85

ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 25418

Art. 86 Interessi per il ritardato pagamento

1. Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti.

2. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile.

3. Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

4. L'interesse e' dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato e' riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali dall'art. 82.15

Art. 87 Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali

1. In tutti i casi in cui e' prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa puo' essere prestata, oltreche' mediante deposito delle somme stesse con le modalita' indicate nell'art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato, ovvero polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione.

2. Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico possono essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali.

Art. 88 Esclusione delle penalita' dal computo delle cauzioni

1. Per la determinazione dell'ammontare delle cauzioni da prestarsi a garanzia degli obblighi connessi con le operazioni doganali non si computano gli importi corrispondenti alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di mancato adempimento degli obblighi stessi.

Art. 89 Cauzioni per prodotti gravati da sovrimposta di confine

1. Le cauzioni dovute per il deposito o il trasporto di prodotti di estera provenienza gravati da sovrimposta di confine sono calcolate, per quanto riguarda la sovrimposta stessa e l'eventuale diritto erariale, nella stessa misura percentuale stabilita per la imposta di fabbricazione ed il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali depositati o trasportati.

2. Le cauzioni sono limitate al dieci per cento dell'ammontare dei tributi anzidetti quando si tratta di operazioni di temporanea importazione effettuate da ditte che lavorano le merci soggette ai tributi stessi in propri stabilimenti sottoposti a permanente vigilanza finanziaria. In tali casi i crediti dell'Amministrazione finanziaria per i tributi ed i relativi interessi di mora, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione, nonche' nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, di pertinenza delle stesse ditte.

Art. 90 Esonero dall'obbligo di prestare cauzione

1. L'Amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate, in tutti i casi in cui detto obbligo e' previsto.

2. La concessione puo' essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilita' dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.

Art. 91 Rimborsi

1. Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in piu' del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato dell'accertamento, purche' ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento.

2. Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle bollette emergano errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, l'amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari.

3. Se l'indebito pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualita', della quantita', del valore o dell'origine della merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74.22

Art. 92 Restituzione di somme per il tramite degli spedizionieri doganali

1. Il rimborso di diritti doganali indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dalla dogana per le quali sia venuta meno la ragione del deposito puo' essere eseguito nelle mani dello spedizioniere doganale, ancorche' non sia munito di specifico mandato, qualora tali diritti o somme afferiscano ad operazione doganale da esso compiuta in rappresentanza del proprietario della merce e siano stati versati dallo spedizioniere medesimo.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a condizione che:

  1. a) lo spedizioniere doganale richiedente sia in possesso dell'originale bolletta doganale "figlia" comprovante l'effettuazione del versamento, con esclusione di duplicati o copie autentiche;

  2. b) nel caso di deposito, la bolletta doganale predetta risulti firmata dallo spedizioniere in qualita' di effettivo versante;

  3. c) il proprietario della merce rappresentato non abbia notificato alla dogana la cessazione del rapporto di rappresentanza;

  4. d) lo spedizioniere doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero cancellato o radiato dall'albo professionale.

Art. 93 Interessi passivi

1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione. L'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui al citato articolo 79 spetta altresi' al contribuente sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie.15

Titolo III. Movimento delle merci da e per l'estero

Capo I. Entrata delle merci nel territorio doganale

Sezione prima. Disposizioni generali sugli arrivi e sulla temporanea custodia delle merci.

Art. 94 Dichiarazione sommaria

1. Le merci in arrivo nel territorio doganale, qualora non abbiano gia' ricevuto o non ricevano subito una destinazione doganale, devono formare oggetto di una dichiarazione sommaria scritta, contenente almeno le seguenti indicazioni:

  1. a) per le merci in colli: specie, quantita', marche e numeri distintivi dei colli, nonche' qualita' e peso lordo delle merci; per le merci alla rinfusa: qualita' e quantita' in peso o in volume delle merci;

  2. b) specie e caratteristiche del mezzo di trasporto con il quale le merci sono arrivate;

  3. c) luogo di carico delle merci sul mezzo di trasporto predetto.

2. La dichiarazione sommaria deve essere presentata alla dogana dal detentore delle merci o dal suo rappresentante non oltre ventiquattro ore dall'arrivo delle merci stesse. Prima della presentazione della dichiarazione sommaria le merci non possono essere scaricate o sbarcate dal mezzo di trasporto; in casi eccezionali la dogana puo' tuttavia autorizzare lo scarico o lo sbarco della merce in luoghi da essa sorvegliati.

3. Qualsiasi documento doganale, amministrativo o commerciale che contenga tutti gli elementi indicati nel primo comma puo' essere considerato come dichiarazione sommaria.

4. Per le merci in arrivo per via di mare e per via aerea la dichiarazione sommaria e' costituita dal manifesto di cui agli articoli 105 e 115.

5. Qualora alla scadenza del termine la dichiarazione sommaria non sia stata presentata ovvero risulti incompleta, la dogana provvede alla compilazione di un processo verbale di constatazione dal quale risultino le indicazioni di cui al primo comma. A tal fine, ove occorra accertare la qualita' della merce, si procede allo scondizionamento dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'Amministrazione finanziaria. Il processo verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

6. La dichiarazione sommaria vidimata dalla dogana, od il processo verbale di constatazione di cui al precedente comma, e' presa in carico in apposito registro.

7. L'amministrazione puo' disporre l'esonero dalla presentazione della dichiarazione sommaria per le merci portate dai viaggiatori o che formano oggetto di traffico nelle zone di frontiera.

Art. 95 Termine per dare alle merci una destinazione doganale

1. Le merci che, a norma del precedente articolo, hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria o del verbale di constatazione e quelle che sono descritte nei manifesti delle navi e degli aeromobili devono essere introdotte, entro ventiquattro ore dall'arrivo se giunte per via di terra o dallo sbarco negli altri casi, nei magazzini o recinti di temporanea custodia, di cui al successivo articolo, in attesa che sia ad esse data una destinazione doganale o che siano rispedite fuori del territorio doganale.

2. Le merci arrivate per via diversa da quella marittima devono ricevere una destinazione doganale od essere rispedite fuori del territorio doganale entro quindici giorni dalla data di presentazione della dichiarazione sommaria o del manifesto ovvero dalla data di scadenza del termine per la presentazione stessa; qualora occorra verificare l'esatta composizione delle merci, la dogana puo' accordare una proroga non eccedente la durata del tempo necessario per la verifica. Per le merci arrivate per via di mare il termine predetto e' elevato a quarantacinque giorni.

3. Se il giorno di scadenza del termine non e' lavorativo, la scadenza stessa e' prorogata di diritto a tutto il primo giorno lavorativo successivo. Il termine puo' essere altresi' prorogato dalla dogana quando circostanze eccezionali lo giustificano.

Art. 96 Magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci

1. I magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci sono situati nell'ambito degli spazi doganali o in altri luoghi soggetti a vigilanza finanziaria. Essi sono tenuti direttamente dalla dogana ovvero sono gestiti in propri locali od aree da enti ed imprese autorizzati a norma del successivo articolo.

2. L'introduzione delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia si effettua a richiesta ed a cura del proprietario o del vettore, sulla base delle indicazioni risultanti dalla dichiarazione sommaria o dal processo verbale di constatazione di cui all'art. 94; tuttavia, quando per qualsiasi motivo non vi provveda il proprietario o il vettore, l'introduzione si effettua ad iniziativa della dogana ed a spese del proprietario. E' in facolta' della dogana di eseguire, ogni qual volta abbia dubbi sulla esattezza delle indicazioni predette, la visita interna dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria; in tali casi deve essere redatto un verbale di constatazione che, sottoscritto da tutti gli intervenuti, viene allegato alla dichiarazione sommaria.

3. Il movimento delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia e' tenuto in evidenza dalla dogana per mezzo di registri di carico e scarico sui quali sono allibrati le dichiarazioni sommarie o, in mancanza, i processi verbali di constatazione.

4. Le spese di custodia, anche quando l'introduzione sia stata effettuata ad iniziativa della dogana, sono a carico del proprietario o del vettore. La dogana non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, ne' dei danni e delle perdite derivanti da cause ad essa non imputabili, ancorche' si tratti di merci introdotte nei depositi o recinti tenuti dalla dogana medesima.

5. Durante la giacenza delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia sono vietate manipolazioni di qualsiasi specie, salvo quelle necessarie per la conservazione delle merci stesse nello stato in cui sono arrivate.

6. Particolari procedure, anche in deroga a quelle previste nel presente testo unico, possono essere disposte dai capi delle circoscrizioni doganali in materia di temporanea custodia nelle stazioni ferroviarie marittime ed aeroportuali dei bagagli dei viaggiatori provenienti dall'estero.

Art. 97 Autorizzazione all'esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia

1. Il capo del compartimento doganale puo' autorizzare enti ed imprese, sia pubblici che privati, ad istituire e gestire magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci; l'esercizio di tali magazzini o recinti e' subordinato alla condizione che gli impianti e le persone ad essi addette diano pieno affidamento ai fini della sicurezza fiscale e che siano osservate tutte le misure disposte agli stessi fini dagli organi doganali.

2. Qualora venga meno uno dei requisiti o condizioni prescritti, l'autorizzazione deve essere revocata; l'autorizzazione puo', altresi', essere revocata quando siano rilevati abusi o irregolarita' nella gestione del magazzino o recinto.

3. L'autorizzazione e' rilasciata ad enti ed imprese riconosciuti di notoria solvibilita'; essa puo' essere tuttavia rilasciata anche ad enti ed imprese che non siano riconosciuti di notoria solvibilita', quando per i diritti gravanti sulle merci introdotte nel magazzino o recinto di temporanea custodia si impegnino a prestare cauzione in uno dei modi indicati nell'art. 87, ovvero quando il magazzino o recinto per il quale viene richiesta la autorizzazione sia ubicato nell'ambito degli spazi doganali.

4. Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione sono in ogni caso da considerare di notoria solvibilita' gli enti ed imprese esercenti ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonche' le societa' italiane a partecipazione statale per la navigazione marittima ed aerea.

5. Le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a gestire magazzini o recinti di temporanea custodia anche in luoghi non soggetti a vigilanza finanziaria, qualora la sorveglianza sia assicurata da altri organi di polizia.

Art. 98 Esercizio dei magazzini e recinti di temporanea custodia autorizzati

1. Nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi, a verifiche ordinarie, salva la facolta' di eseguire in qualsiasi momento verifiche straordinarie. Le spese per le verifiche sono a carico del gestore.

2. Il capo del compartimento doganale puo', quando ricorrano giustificati motivi, stabilire che le verifiche ordinarie di cui al precedente comma siano in determinati magazzini o recinti di temporanea custodia eseguite, anziche' ogni sei mesi, ad intervalli di tempo maggiori ovvero sulla sola base delle scritture e delle contabilita' tenute dai rispettivi gestori.

3. Qualora rispetto alle merci introdotte nei magazzini o recinti predetti vengano riscontrate mancanze o deficienze, il gestore e' tenuto a corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione sommaria ovvero desunti da altri accertamenti e nella misura piu' elevata che si e' resa applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza.

4. Qualora vengano riscontrate eccedenze o comunque venga accertata la presenza di merci in contrasto con le risultanze dei registri di cui al terzo comma dell'art. 96, il gestore e' tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino o recinto.

5. In caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni del comma precedente, sia per quanto concerne la corresponsione dei diritti relativi alla merce sostituita, da considerare come merce mancante, sia per quanto concerne l'assunzione in carico della merce in luogo di essa rinvenuta.

Art. 99 Merci cadute in abbandono

1. Trascorsi i termini indicati nell'art. 95, commi secondo e terzo, senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale o siano state rispedite fuori del territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate ai sensi e per gli effetti degli articoli 275 e seguenti, restando a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.

2. Sono del pari considerate abbandonate le merci introdotte nei magazzini o recinti di temporanea custodia che, pur avendo formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale, per fatto del proprietario non ricevano detta destinazione entro quindici giorni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che, pur avendo ricevuta la destinazione doganale richiesta, non vengano ritirate dal magazzino o recinto entro quindici giorni dalla data di registrazione della relativa bolletta. Il capo della dogana puo' prorogare tali termini quando le circostanze lo giustificano.

Sezione seconda. Arrivi da terra e dai laghi

Art. 101 Arrivi da terra

1. Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla piu' vicina dogana di confine. Se la dogana non e' situata sulla linea doganale, le merci vi debbono essere trasportate percorrendo, senza deviare, la strada stabilita a norma dell'art. 9, primo comma.

2. Se le merci sono presentate ad una dogana che non abbia facolta' di sdoganarle sono rinviate all'estero a spese del vettore, oppure inoltrate alla piu' vicina dogana abilitata, vincolate alla bolletta di cauzione prescritta per le merci spedite in esenzione da accertamento a norma dell'art. 143. Si prescinde dalla bolletta di cauzione quando l'inoltro alla dogana abilitata avviene sotto scorta dei militari della guardia di finanza o con l'adozione di altro sistema di vigilanza.

3. Nei luoghi in cui e' istituita una dogana internazionale le merci in arrivo dall'estero si considerano entrate nel territorio doganale quando sono state licenziate dai servizi doganali dello Stato limitrofo per il passaggio a quelli nazionali.