Sez. 6, Sentenza n. 685 del 22/03/1969 Ud. (dep. 07/05/1969) Rv. 111372 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - RICOSTRUZIONE DEL FATTO ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DELLE PROVE - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE - ESCLUSIONE DEL VIZIO.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - RICOSTRUZIONE DEL FATTO ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DELLE PROVE - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE - ESCLUSIONE DEL VIZIO.*
Il travisamento di fatto, quale vizio logico della motivazione, ricorre soltanto nella ipotesi in cui il giudice del merito, nella esposizione dell'iter logico seguito per pervenire alla statuizione, abbia fondato le ragioni del decidere su fatti inesistenti o da lui arbitrariamente supposti, e non anche quando, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, abbia, attraverso una corretta valutazione delle prove, ricostruito il fatto, costituente l'obiettivita materiale del reato, sulla base di elementi risultanti dal processo, pur se discordanti e suscettivi di diversa interpretazione, trattandosi in tal caso di apprezzamenti di merito, sottratti al Sindacato di legittimita se congruamente ed esattamente motivati. (V.108943, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)