Sez. 1, Sentenza n. 11726 del 07/12/1990 (Rv. 470069 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - NEL RAPPORTO CON UNO SOLTANTO DEI GENITORI - RIMEDI.*
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - NEL RAPPORTO CON UNO SOLTANTO DEI GENITORI - RIMEDI.*
La dichiarazione dello stato d'adottabilità postula una situazione d'abbandono del minore da parte di entrambi i genitori, e, pertanto, in presenza di un abbandono verificatosi nel rapporto con uno soltanto dei genitori, non può essere fondata sulla base del mero rilievo della probabilità che questi interferisca sulla vita del figlio, occorrendo vagliare la possibilità di ovviarvi con i rimedi apprestati dall'ordinamento (quali quelli previsti dagli artt. 330 e segg. cod. civ.), né sulla base del riscontro di lacune nel comportamento dell'altro genitore, finché esse siano emendabili con misure di sostegno (anche di particolare intensità) offerte dai servizi sociali. (V 6452/88, mass n 460779).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)