Sez. 2, Sentenza n. 1812 del 10/06/1968 (Rv. 333736 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO - DANNI DERIVATI AL PORTATORE D'OPERA - ART 1227 UP COD CIV - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO - DANNI DERIVATI AL PORTATORE D'OPERA - ART 1227 UP COD CIV - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*
Le norme di cui agli artt. 2115 e 2116 cod. civ. che disciplinano, in materia di assistenza e previdenza, l'Obbligo del versamento dei contributi e la responsabilita dell'imprenditore per i danni derivanti al prestatore d'opera in conseguenza della omessa od irregolare contribuzione, non escludono l'applicabilita del principio generale in base al quale il danneggiato deve sopportare integralmente il danno che avrebbe potuto evitare secondo l'ordinaria diligenza. (nella specie, e stata respinta la pretesa risarcitoria per omesso versamento dei contributi, avanzata dal dipendente, in considerazione che questi, per le sue funzioni di direttore amministrativo dell'azienda, aveva l'Obbligo di provvedere al versamento, nel nome e per conto dell'imprenditore, dei contributi assicurativi per se e per gli altri dipendenti, e quindi avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza i danni conseguenti all'omessa contribuzione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)