Sez. 1, Sentenza n. 4477 del 21/02/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159045 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - EFFETTI - LIMITE ALLA PRODUZIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE PER REATI NON COMPRESI NELL'ATTO DI ESTRADIZIONE - ESCLUSIONE.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - EFFETTI - LIMITE ALLA PRODUZIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE PER REATI NON COMPRESI NELL'ATTO DI ESTRADIZIONE - ESCLUSIONE.*
Il principio di specialità della estradizione, in virtù del quale è fatto divieto di giudicare l'estradato per fatti diversi da quelli compresi nell'atto di estradizione e a questo contrario, non comporta necessariamente una generale limitazione alla giurisdizione, né è automaticamente causa di improcedibilità di reati non compresi nell'atto stesso. (V mass n 151071; (V mass n 900030, in parte, contrasto segnalato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)