Sez. 1, Ordinanza n. 17811 del 04/06/2026 (Rv. 679253-01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Art. 819 ter c.p.c. - Sentenza pronunciate dopo il 2 marzo 2006 - Applicabilità - Fondamento.
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE
In tema di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo, tale soluzione interpretativa imponendosi in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in base al principio tempus regit actum, per cui, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.
Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)