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Sez. 1, Sentenza n. 326 del 03/02/1969 (Rv. 338320 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CREDITO RIGUARDANTE ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ONERE DELLA PROVA - VALORE DELLA PARCELLA.*
Stato
decisa il 1969-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338320-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CREDITO RIGUARDANTE ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ONERE DELLA PROVA - VALORE DELLA PARCELLA.*

In Sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali, incombe pur sempre al professionista l'Onere di provare, oltre al conferimento dell'incarico, l'effettivita delle prestazioni indicate nella parcella. Invero, il parere, espresso sulla parcella stessa dal competente organo professionale, costituisce un mero controllo sulla corrispondenza delle voci elencate a quelle previste nella tariffa. (Conf. Alle sentenze 50-68, massima n.330858 2512-63 3962-54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)