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Sez. L, Sentenza n. 2046 del 22/03/1986 (Rv. 445248 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - AGRICOLTURA - RILEVANZA PRIMARIA DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445248-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - AGRICOLTURA - RILEVANZA PRIMARIA DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - FATTISPECIE.*

Anche nel campo del lavoro agricolo la disciplina collettiva costituisce la fonte primaria per la Determinazione della qualifica e per l'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie. Pertanto, è incensurabile in Sede di legittimità, in quanto conforme alle regole legali di ermeneutica e sorretto da adeguata motivazione, l'accertamento del giudice del merito secondo cui, alla stregua dell'art. 6 del C.C.n.L. 1 dicembre 1971 per gli impiegati dell'agricoltura, l'elemento differenziatore fra gli impiegati di concetto di prima categoria - direttori - e gli impiegati di concetto di seconda categoria - agenti o fattori - è da ricercare nei poteri di autonomia decisionali, propri del "direttore" e non già dell'"agente". (V 3594/84, mass n 435585).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2138, Contr. Coll. 01/12/1971 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)