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Sez. 2, Sentenza n. 8241 del 20/02/2026 Cc. (dep. 02/03/2026) Rv. 289675-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Sequestro probatorio d'iniziativa della polizia giudiziaria - Mancata convalida nei termini di cui all’art. 355, comma 2, cod. proc. pen. - Nuovo sequestro d'iniziativa delle stesse cose - Decreto di convalida del pubblico ministero - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289675-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA

In tema di sequestro probatorio, è illegittimo il decreto del pubblico ministero di convalida del vincolo imposto, d'iniziativa, dalla polizia giudiziaria su di un bene dalla stessa in precedenza già

sequestrato d'iniziativa con atto divenuto inefficace, in quanto non convalidato entro il termine stabilito dall'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., avendo l'organo procedente consumato il proprio potere e risolvendosi la successiva convalida in un'elusione delle garanzie procedimentali previste dalla citata disposizione. (Fattispecie relativa a beni, non restituiti dopo la precedente mancata convalida e sequestrati nuovamente d'iniziativa nel corso dell'esecuzione di un decreto di sequestro di altri beni disposto dal pubblico ministero, in cui la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di convalida del pubblico ministero e l'ordinanza reiettiva dell'istanza di riesame proposta avverso tale decreto).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)