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Sez. 3, Sentenza n. 5341 del 22/10/1984 (Rv. 437059 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - PLURALITÀ DI CAUSE PENDENTI DINANZI A GIUDICI DIVERSI AVENTI IDENTITÀ DI SOGGETTI E DI CAUSA PETENDI NONCHÉ PARZIALE IDENTITÀ DEL PETITUM - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICAZIONE - RICERCA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PROPOSTA PER PRIMA - CRITERI - FATTISPECIE (DOMANDA DI CONDANNA DEL CONVENUTO ALLA ESECUZIONE DI UN CONTRATTO - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO CON LA QUALE VENGA DEDOTTO IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO OD INVOCATA LA SUA NULLITÀ).*
Stato
decisa il 1984-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437059-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - PLURALITÀ DI CAUSE PENDENTI DINANZI A GIUDICI DIVERSI AVENTI IDENTITÀ DI SOGGETTI E DI CAUSA PETENDI NONCHÉ PARZIALE IDENTITÀ DEL PETITUM - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICAZIONE - RICERCA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PROPOSTA PER PRIMA - CRITERI - FATTISPECIE (DOMANDA DI CONDANNA DEL CONVENUTO ALLA ESECUZIONE DI UN CONTRATTO - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO CON LA QUALE VENGA DEDOTTO IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO OD INVOCATA LA SUA NULLITÀ).*

Con riguardo a più cause pendenti davanti a giudici diversi, che siano in relazione di continenza, per effetto di identità di soggetti e di "causa petendi", nonché di parziale identità del "petitum", ed al fine dell'applicazione del criterio della prevenzione, con la ricerca della domanda giudiziale proposta per prima, deve tenersi conto che non ogni richiesta della parte al giudice è domanda giudiziale, tale essendo qualificabile solo quella istanza che si ponga come necessario elemento genetico del potere-dovere del giudice di decidere su una relazione giuridica intersoggettiva sotto il profilo fatto valere dal richiedente. Pertanto, qualora, con l'atto introduttivo del giudizio, venga chiesta la condanna del convenuto all'esecuzione di un contratto, ed il convenuto invochi, sia pure nella Forma della domanda riconvenzionale, il mancato perfezionamento o la nullità del medesimo contratto, l'insorgere del suddetto potere-dovere del giudice anche su tali ultime questioni, al fine dell'applicazione del criterio della prevenzione, va individuato nella proposizione della domanda principale, che impone d'ufficio l'indagine sulla eventuale inesistenza o nullità del contratto, non nel momento successivo della proposizione della riconvenzionale, che si traduce in una mera difesa del convenuto su problemi già sottoposti all'esame del giudice. Tale principio non trova deroga per il caso in cui sia stata successivamente disposta, ancorché a seguito delle deduzioni del convenuto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altre parti, in quanto la circostanza non interferisce sulla sussistenza di quel potere-dovere decisionale fin dalla introduzione della domanda principale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)