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Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private

Testo in vigore al

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 15 aprile 1925, numero 473;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per l'industria e commercio;
HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

1. Le imprese private, le quali abbiano alle loro dipendenze piu' di cinquanta lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenute ad assumere un mutilato o un invalido del lavoro per ogni cinquanta dipendenti, o frazione di cinquanta, superiore a venticinque.

2. Le imprese di navigazione aerea e marittima non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

3. Nel computo di tale percentuale sono compresi i mutilati e gli invalidi del lavoro assunti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

1. Hanno diritto ad essere assunti agli effetti del presente decreto, i lavoratori che non abbiano superato i 60 anni, se uomini, e i 55 se donne, i quali a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore al 40%.

2. La disposizione precedente non e' applicabile nei confronti dei mutilati ed invalidi del lavoro che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa e di quelli che, a giudizio della Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, per la natura ed il grado della loro invalidita' possono riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.2

Art. 3

1. I mutilati ed invalidi del lavoro che aspirano al collocamento devono presentare alla Sezione provinciale dell' Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, competente per territorio, domanda corredata di tutti i documenti, tra i quali l'attestato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa, atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali sia generiche che specifiche.

2. La Sezione compila il ruolo dei mutilati ed invalidi collocabili e ne invia trimestralmente copia all'Ufficio provinciale del lavoro ed alla sede centrale dell'assicurazione.

3. A ciascun interessato la Sezione stessa rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo.

Art. 4

1. Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e' costituita una Commissione presieduta dal dirigente dell'Ufficio e composta di due rappresentanti dell'associazione tra i mutilati ed invalidi del lavoro, di uno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. La Commissione dichiara l'idoneita' al lavoro dei mutilati e degli invalidi, distinguendoli per categorie professionali, e ne cura il collocamento.

Art. 5

1. I datori di lavoro possono risolvere il rapporto di lavoro con i mutilati ed invalidi, qualora a giudizio dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro e dell'Ispettorato del lavoro, risulti un aggravamento dell'invalidita' che impedisce al lavoratore di prestare le mansioni per le quali e' stato assunto, ovvero quando l'Ispettorato del lavoro accerti la sussistenza degli estremi di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 6

1. Contro le decisioni sul grado di riduzione della capacita' lavorativa emesse dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e' ammesso ricorso nei termini e modi stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 7

1. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i datori di lavoro devono comunicare all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio il numero complessivo dei lavoratori dipendenti distribuiti per stabilimento e distinti per categoria e sesso.

2. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro dovranno comunicare all'Ufficio del lavoro competente per territorio i dati di cui sopra nonche' il numero e le generalita' dei mutilati ed invalidi del lavoro assunti in applicazione del presente decreto.

Art. 8

1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente decreto sono puniti con ammenda da L. 400 a L. 8000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'infrazione. In caso di sospensione e ritardo della comunicazione di cui all'art. 7 i datori di lavoro sono puniti con ammenda da L. 800 a L. 8000.

Art. 9

1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' esercitata dall'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 13 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 70. - FRASCA