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Sez. 1, Ordinanza n. 19650 del 30/09/2004 (Rv. 578397 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Pronunzia sulla competenza territoriale - Impugnazione con l'opposizione ex art.18 L.F. o con il regolamento di competenza - Alternatività - Notificazione in pari data dell'atto di opposizione e dell'istanza di regolamento - Conseguenze - Criterio della prevenzione temporale - Inapplicabilità - Prevalenza dell'istanza di regolamento - Configurabilità. .
Stato
decisa il 2004-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578397-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE

Il rimedio del regolamento di competenza avverso una sentenza dichiarativa di fallimento è ammissibile a condizione che, al momento della proposizione del regolamento stesso, il ricorrente non abbia optato per la diversa, possibile alternativa dell'opposizione ex art.18 della legge fallimentare, con essa eccependo (anche) l'incompetenza del giudice che abbia dichiarato il fallimento (mentre, se quest'ultimo procedimento risulti già radicato, resta preclusa, in forza del principio di alternatività, l'esperibilità dell'istanza di regolamento facoltativo). Nel caso in cui l'istanza di regolamento e l'atto di opposizione siano stati notificati nella stessa data, la situazione di incompatibilità logica e di conseguente, necessaria alternatività fra i due procedimenti va risolta, invece, in favore del regolamento ex art.43 cod. proc. civ., per la prevalenza che il legislatore ha inteso attribuirgli rispetto agli altri possibili mezzi di impugnazione ordinari della stessa sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)