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Sez. 4, Sentenza n. 2173 del 05/02/1985 Ud. (dep. 18/03/1986) Rv. 172161 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROCURATORE SPECIALE INCARICATO DALLA PARTE CIVILE PRIMA DELL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO GRAVATO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172161-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROCURATORE SPECIALE INCARICATO DALLA PARTE CIVILE PRIMA DELL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO GRAVATO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

Il ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile a mezzo di procuratore speciale cui sia stato conferito il mandato prima della emissione del provvedimento da impugnare, è inammissibile. Il diritto all'impugnazione ex art. 190, terzo comma cod. proc. pen., infatti, sorge e può essere esercitato dalla parte privata personalmente o per mezzo di procuratore speciale solo con la pronuncia del provvedimento che la parte civile ritiene a se pregiudizievole. (Conf mass n 167224).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)