diritto.io

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

Testo in vigore al

Art. 10 Trasferimento a seguito di implicita accettazione

1. Quando, in virtù dell'articolo 18, paragrafo 7 o secondo i casi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 343/2003, si debba ritenere che lo Stato membro cui è stata presentata la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico l'abbia accettata, spetta allo Stato membro richiedente avviare le concertazioni necessarie per organizzare il trasferimento.

2. Quando è invitato a farlo dallo Stato membro richiedente, lo Stato membro competente conferma, senza indugio e per iscritto, la sua competenza risultante dall'inosservanza del termine per rispondere. Lo Stato membro responsabile prende quanto prima le disposizioni necessarie per determinare il luogo di arrivo del richiedente ed eventualmente convenire con lo Stato membro richiedente l'orario di arrivo e le modalità per la consegna del richiedente alle autorità competenti.

Capo IV. Clausola umanitaria

Art. 11 Casi di dipendenza

2. I casi di dipendenza di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici. Ove questi elementi non sussistano o non possano essere esibiti, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati.

3. Nel valutare se sia necessario e opportuno provvedere al ricongiungimento delle persone interessate, si tiene conto:

  1. a) della situazione familiare preesistente nel paese di origine;

  2. b) delle circostanze all'origine della separazione degli interessati;

  3. c) dello stato delle varie procedure esperite in materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri negli Stati membri.

4. L'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 è comunque subordinata all'impegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere effettivamente all'assistenza necessaria.

5. Gli Stati membri interessati determinano, di comune accordo, lo Stato membro del ricongiungimento e la data del trasferimento, tenendo conto di quanto segue:

  1. a) la capacità di spostarsi della persona dipendente;

  2. b) lo status delle persone interessate con riguardo al soggiorno, in modo da privilegiare se del caso il ricongiungimento del richiedente asilo con il familiare che sia già titolare di permesso di soggiorno e disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno.

6)

Qualora il richiedente si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano il figlio, fratello o genitore di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, i due Stati membri si consultano reciprocamente e si scambiano informazioni al fine di appurare:

  1. a) i legami familiari comprovati tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;

  2. b) il vincolo di dipendenza tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;

  3. c) la capacità dell’interessato di occuparsi della persona a carico;

  4. d) se necessario, gli elementi di cui tener conto per valutare l’impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo.

Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al primo comma viene utilizzato il modulo standard che figura all’allegato VII del presente regolamento.

Lo Stato membro richiesto cerca di rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.

La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.

Art. 12 Minori non accompagnati

1.

Ove la decisione di affidamento di un minore non accompagnato a un familiare che non sia il padre, la madre o il tutore rischi di creare difficoltà particolari, specie quando l'adulto in questione risieda fuori dalla giurisdizione dello Stato membro in cui il minore ha richiesto asilo, è agevolata la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità o gli organi giurisdizionali preposti alla tutela dei minori e sono assunte le misure necessarie perché dette autorità possano pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacità dell'adulto o degli adulti interessati di prendersi carico del minore nell'interesse di quest'ultimo.

A questo fine, si tiene conto delle possibilità previste nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile.

2. Il superamento dei termini di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003, imputabile alla durata delle procedure per l'affidamento del minore non osta necessariamente al proseguimento della procedura di determinazione dello Stato membro competente né all'esecuzione del trasferimento.

3)

Allo scopo di agevolare l’azione appropriata per l’identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale, dopo aver svolto il colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 alla presenza del rappresentante di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento, cerca e/o tiene conto di qualsiasi informazione fornita al minore o proveniente da qualunque altra fonte attendibile che sia a conoscenza della situazione personale del minore o di un suo familiare, fratello o parente, o della rotta da essi seguita.

Le autorità che procedono a determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di un minore non accompagnato coinvolgono il più possibile in tale processo i rappresentanti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013.

4) Qualora nell’applicazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 604/2013 lo Stato membro che procede a determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di un minore non accompagnato disponga di informazioni che rendono possibile iniziare l’identificazione e/o il reperimento di un suo familiare, fratello o parente, tale Stato membro consulta altri Stati membri, se opportuno, e scambia con loro informazioni, al fine di:

  1. a) identificare familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato presenti sul territorio degli Stati membri;

  2. b) accertare l’esistenza di legami familiari comprovati;

  3. c) valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato, anche qualora familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più Stati membri.

5) Qualora dallo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 risulti che più familiari, fratelli o parenti si trovano in un altro Stato membro o in altri Stati membri, lo Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato collabora con lo Stato membro o gli Stati membri in questione per determinare quale sia la persona più appropriata a cui affidare il minore, e in particolare per appurare:

  1. a) la solidità dei legami familiari tra il minore e le diverse persone identificate sui territori degli Stati membri;

  2. b) la capacità e disponibilità degli interessati di occuparsi del minore;

  3. c) l’interesse superiore del minore in ciascun caso.

6)

Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 viene utilizzato il modulo uniforme che figura all’allegato VIII del presente regolamento.

Lo Stato membro richiesto si impegna per rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.

La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.

Capo V. Disposizioni comuni

Art. 15 Trasmissione delle richieste

1.

Per l’inoltro delle richieste e delle risposte, nonché per tutta la corrispondenza scritta fra Stati membri in vista dell’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 è utilizzata la rete telematica «DubliNet» di cui al titolo II del presente regolamento.

In deroga al primo comma, le comunicazioni fra i servizi incaricati del trasferimento e i servizi competenti dello Stato membro richiesto circa gli aspetti pratici, l'orario e il luogo d'arrivo del richiedente, specie se trasferito sotto scorta, possono avvenire secondo altre modalità.

2. Ogni richiesta, risposta o corrispondenza scritta proveniente da un punto nazionale d'accesso di cui all'articolo 19 è considerata autentica.

3. L'avviso di ricevimento emesso dal sistema attesta l'avvenuta trasmissione, la data e l'ora di ricezione della richiesta o della risposta.

Art. 15 bis Condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento

Lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento e, in particolare, la trasmissione del certificato sanitario che figura nell’allegato IX avvengono unicamente tra le autorità notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 604/2013 tramite «DubliNet».

Lo Stato membro che esegue il trasferimento di un richiedente e lo Stato membro competente cercano di accordarsi, prima della trasmissione del certificato sanitario, sulla lingua da utilizzare per redigere il certificato stesso, tenendo conto delle circostanze e in particolare dell’eventuale necessità di azioni urgenti al momento dell’arrivo.

Art. 16 Lingue

La lingua o le lingue di comunicazione sono scelte dagli Stati membri, di comune accordo e su base bilaterale.

Art. 16 bis Opuscoli informativi per i richiedenti protezione internazionale

1) Nell’allegato X figura un opuscolo comune che informa tutti i richiedenti protezione internazionale sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 e sull’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.

2) Nell’allegato XI figura un opuscolo specifico per i minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale.

3) L’allegato XII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna.

4) L’allegato XIII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro.

Titolo II. Creazione della rete «dublinet»

Capo I. Norme tecniche

Art. 19 Punti nazionali d'accesso

1. Ogni Stato membro dispone di un unico, individuato punto nazionale d'accesso.

2. I punti nazionali d'accesso sono responsabili del trattamento dei dati in entrata e della trasmissione dei dati in uscita.

3. I punti nazionali d'accesso sono responsabili dell'emissione di un avviso di ricevimento per ogni trasmissione in entrata.

4) La trasmissione tra i punti nazionali d’accesso dei moduli di cui agli allegati I e III nonché della richiesta di informazioni di cui agli allegati V, VI, VII, VIII e IX è effettuata nel formato fornito dalla Commissione. La Commissione comunica agli Stati membri le norme tecniche richieste.

Capo II. Regole per l'uso

Art. 20 Numero di riferimento

1) Ogni trasmissione reca un numero di riferimento che consente di individuare senza ambiguità il caso cui si riferisce e lo Stato membro richiedente. Detto numero deve inoltre permettere di determinare se la trasmissione riguarda una richiesta di presa in carico (tipo 1), una richiesta di ripresa in carico (tipo 2), una richiesta di informazioni (tipo 3), uno scambio di informazioni sul figlio, fratello o genitore di un richiedente in caso di dipendenza (tipo 4), uno scambio di informazioni sul familiare, fratello o parente di un minore non accompagnato (tipo 5), la trasmissione di informazioni prima di un trasferimento (tipo 6) o la trasmissione del certificato sanitario comune (tipo 7).

2.

Il numero di riferimento comincia con le lettere utilizzate per identificare lo Stato membro in Eurodac. Il codice è seguito dall'indicazione del tipo di richiesta secondo la classificazione stabilita nel paragrafo 1.

Quando una richiesta è fondata su dati forniti da Eurodac, è aggiunto il numero di riferimento Eurodac dello Stato membro richiesto.

Art. 21 Continuità di funzionamento

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il loro punto nazionale d'accesso funzioni senza interruzione.

2. Se un punto nazionale d'accesso subisce un'interruzione nel funzionamento superiore alle sette ore lavorative, lo Stato membro lo notifica alle autorità competenti designate in virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 343/2003, nonché alla Commissione, e prende tutte le misure necessarie per garantire al più presto la ripresa del normale funzionamento.

3. Se un punto nazionale d’accesso trasmette dei dati a un altro punto nazionale d’accesso il cui funzionamento è interrotto, il registro di trasmissione al livello dell’infrastruttura di comunicazione centrale fa fede della data e dell’ora di trasmissione. I termini fissati dal regolamento (UE) n. 604/2013 per l’invio di una richiesta o di una risposta non sono sospesi durante l’interruzione del funzionamento del punto nazionale d’accesso interessato.

Titolo III. Disposizioni transitorie e disposizioni finali

Art. 22 Lasciapassare in applicazione della convenzione di Dublino

I lasciapassare prodotti per l'applicazione della convenzione di Dublino sono accettati ai fini del trasferimento dei richiedenti asilo a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 per una durata massima di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafi 3 e 5, l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4 e l'articolo 22, paragrafo 2,

L'effettiva attuazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio richiede che siano definite alcune modalità concrete. Dette modalità devono essere definite chiaramente in modo da facilitare la cooperazione fra le autorità degli Stati membri competenti per la loro applicazione, con riguardo sia alla trasmissione e al trattamento delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico, sia alle domande di informazione e all'esecuzione dei trasferimenti.

Per garantire la massima continuità fra la convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee2 e il regolamento (CE) n. 343/2003 che la sostituisce, il presente regolamento deve riprendere i principi, gli elenchi e i moduli comuni adottati dal comitato ex articolo 18 della citata convenzione, apportando le modificazioni dovute ai nuovi criteri introdotti e alla formulazione di talune disposizioni, ovvero dettate dall'esperienza.

È opportuno tenere in debito conto l'interazione fra le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 343/2003 e l'applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino3.

È altresì auspicabile, sia per gli Stati membri che per i richiedenti asilo interessati, che un meccanismo permetta di comporre eventuali divergenze tra Stati membri sull'applicazione della clausola umanitaria di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003.

La creazione di una rete di trasmissione elettronica diretta a facilitare l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 implica che siano introdotte disposizioni relative, da un lato, alle norme tecniche applicabili e, d'altro lato, alle modalità d'utilizzo.

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati4, si applica agli esami dei dati personali operati in applicazione del presente regolamento, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003.

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, che non è vincolata dal regolamento (CE) n. 343/2003, non partecipa all'adozione del presente regolamento che pertanto non è vincolante né applicabile nel paese fino a quando non sia concluso un accordo che ne consenta la partecipazione al regolamento (CE) n. 343/2003.

A norma dell'articolo 4 dell'accordo del 19 gennaio 2001 tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia5, il presente regolamento viene applicato simultaneamente dagli Stati membri, da un lato, e dall'Islanda e dalla Norvegia, dall'altro. Pertanto ai fini del presente regolamento per "Stati membri" si intendono anche l'Islanda e la Norvegia.

È necessario che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile, al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 343/2003,

TITOLO I PROCEDURE CAPO I EMISSIONE DELLE RICHIESTE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2003. Per la Commissione António Vitorino Membro della Commissione