Sez. 3, Sentenza n. 1215 del 05/02/1988 (Rv. 457422 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - PROVA - CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E ALTRE ATTESTAZIONI AMMINISTRATIVE - ELEMENTI PRESUNTIVI - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - PROVA - CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E ALTRE ATTESTAZIONI AMMINISTRATIVE - ELEMENTI PRESUNTIVI - AMMISSIBILITÀ.*
All'affittuario che invochi la qualità di coltivatore diretto del fondo rustico oggetto del riscatto incombe l'Onere di dare la relativa prova, e la dimostrazione può essere raggiunta integrando gli altri mezzi di prova ammessi dal codice civile, come la prova testimoniale, mediante la esibizione di quelle certificazioni ed attestazioni amministrative, quali gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, che, pur predisposte per altre finalità, offrono all'apprezzamento del giudice del merito elementi presuntivi integrativi delle altre risultanze istruttorie (nella specie, concernenti l'impegno diretto ed abituale del lavoro manuale nella coltivazione del fondo). (V 363/83, mass n 425173; (V 4168/76, mass n 382844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)