Sez. 3, Sentenza n. 11529 del 29/01/2013 Ud. (dep. 12/03/2013) Rv. 255023 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Prostituzione minorile - Costatazione diretta da parte della polizia giudiziaria - Natura giuridica - Attività di contrasto - Esclusione - Utilizzabilità - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE
Non costituisce "attività di contrasto" soggetta ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, l'accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria e puntualmente riferito in dibattimento, consistente nella costatazione diretta della commissione del reato di prostituzione minorile. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta utilizzabile la deposizione di un ispettore di polizia che, qualificatosi come cliente, si era recato in un'abitazione in cui era presente una minore che, immediatamente, iniziava a sbottonarsi i pantaloni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 600 bis, Legge 03/08/1998 num. 269 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)